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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata su una controversia legata ai mutui ipotecari in valuta estera dichiarati nulli a causa di clausole illegittime. La decisione  (CGUE 10 settembre 2026 C-510/25) chiarisce le modalità di restituzione del denaro tra le banche e i clienti a seguito del decadimento del contratto finanziario.

Il caso trae origine da un contenzioso in Polonia relativo a un prestito in franchi svizzeri ottenuto da una coppia di consumatori. A causa della presenza di condizioni contrattuali scorrette, il contratto è stato considerato privo di validità. Si è quindi aperto il problema su come gestire il rimborso delle somme versate dai clienti rispetto all'obbligo di restituire l'importo originariamente erogato dall'istituto di credito.

I giudici europei hanno stabilito che i tribunali nazionali possono applicare la compensazione automatica dei crediti reciproci. Secondo questa linea, non si creano due pretese separate e autonome, ma viene calcolato direttamente il saldo finale tra le parti.

Di conseguenza, il consumatore ha diritto di ricevere la restituzione del denaro extra soltanto per la quota di pagamenti che eccede l'ammontare del capitale erogato dalla banca. Allo stesso modo, il calcolo degli interessi di mora a favore del cliente parte unicamente dall'importo eccedente e dal momento in cui è stata formalizzata la richiesta di pagamento.

La sentenza specifica inoltre che il giudice deve sempre garantire un'adeguata informazione preventiva al consumatore prima di procedere all'annullamento del contratto.

Il cliente deve essere messo nelle condizioni di valutare con trasparenza le conseguenze economiche e scegliere liberamente se opporsi o meno all'invalidazione del prestito. Infine, il sistema processuale deve evitare la penalizzazione sulle spese legali per l'utente che agisce in giudizio a tutela dei propri diritti.

Fonte: CGUE 10 settembre 2026 C-510/25

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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