X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 1 min.

I gestori dei registri distribuiti (DLT) previsti dal Decreto Fintech non possono essere assimilati alle banche di primo livello per la gestione dell'imposta sostitutiva sui titoli obbligazionari. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 10 settembre 2026 n. 170, specificando che in assenza di un'espressa previsione normativa non è consentito applicare in via interpretativa le semplificazioni o le esenzioni previste per i soggetti non residenti.

La vicenda nasce dall'interpello di una società responsabile della tenuta di un registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari tokenizzati. L'istante, affiancata da una società fiduciaria controllata con compiti di incasso e distribuzione degli interessi, chiedeva la possibilità di raccogliere le autocertificazioni dei sottoscrittori esteri, effettuare le comunicazioni al Sistema di Interscambio Dati e presentare il Modello 118/IMP, invocando il principio di neutralità tecnologica.

L'Amministrazione finanziaria ha però bocciato la ricostruzione, ricordando che la disciplina del Decreto Fintech mantiene ferme le regole impositive ordinarie. In un contesto di totale disintermediazione o di mancanza degli intermediari abilitati, si applica la disciplina di chiusura che prevede il prelievo alla fonte sui proventi da chiunque percepiti, compresi i soggetti non residenti, ai quali resta solo la possibilità di richiedere il successivo rimborso dell'imposta versata.

Fonte: Risp. AE 10 settembre 2026 n. 170

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Caso Risolto IMPOSTA DI BOLLO

Libro giornale digitale: azzeramento annuale del calcolo registrazioni

L'Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di computo dell'imposta di bollo per i libri contabili dematerializzati e tenuti in modalità informatica. Respin..

di Rosario Bello - Avvocato tributarista

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”