Dal 1° luglio 2026 il lavoratore entro 60 giorni dall'assunzione deve esercitare la propria opzione circa il fondo di previdenza complementare a cui versare il TFR.
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro deve informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Il lavoratore è automaticamente iscritto alla forma di previdenza complementare prevista dal CCNL se entro 60 giorni dall'assunzione non comunica al datore di lavoro di volersi iscrivere ad un diverso Fondo di previdenza complementare.
Nei confronti del lavoratore che abbia già avuto un pregresso rapporto di lavoro, il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione, deve fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la sua scelta precedente in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro gli deve fornire un'informativa circa la possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.
Il nuovo modulo TFR3
Il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e di:
— conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare liberamente prescelta; oppure
— mantenere il TFR in azienda.
Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il nuovo modello TFR3 reso disponibile online dal ministero del Lavoro e allegato al DM 4 settembre 2026.
Il TFR3 si applica ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 e contempla due categorie:
Contenuti del nuovo modello
Il modulo contiene (art. 8 D.Lgs. 252/2005):
A decorrere dalla data che verrà resa nota sul sito del Ministero del lavoro, il modulo TFR3 in formato digitale potrà essere compilato online, ed eventualmente notificato al datore di lavoro.
Le modalità tecniche di compilazione, di notifica, di presa in carico da parte del datore di lavoro e di conservazione dei dati saranno definite con apposito decreto
Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascia copia al medesimo.
Fonte: DM 4 settembre 2026
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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