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Contribuenti IVA mensili: attenzione al versamento di settembre

Il prossimo 16 settembre 2026 scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’IVA relativa al mese precedente. Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 100 euro, il versamento andrà effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Tale scadenza riguarda appunto il versamento dell’IVA mensile.

Come noto, il versamento dell’IVA è periodico, ossia mensile o trimestrale. Il soggetto passivo deve appunto liquidare e versare l’IVA periodicamente, su base mensile o, in alcuni casi, su base trimestrale.

Per il calcolo dell’IVA con periodicità mensile (o trimestrale) il contribuente deve effettuare la seguente operazione: dall’IVA esigibile nel mese (o trimestre) risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri IVA relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili meno l’IVA detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di spesa di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (o trimestre).

Inoltre, per determinare il risultato finale della liquidazione periodica IVA occorre sottrarre l’eventuale credito d’imposta del periodo precedente e sommare l’eventuale debito d’imposta del periodo precedente di importo inferiore a 100 euro.

Pertanto il risultato finale delle operazioni potrà essere un importo o a debito, da versare all’erario, se pari o superiore a 100 euro (altrimenti si riporta in aumento per il periodo successivo) oppure a credito, da computare in detrazione nel periodo successivo. In ogni caso, il versamento dell’importo che non supera il limite di 100 euro dev’essere effettuato entro il 16 novembre dello stesso anno e quello relativo al mese di dicembre entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Per i contribuenti con liquidazioni mensili che affidano a terzi la contabilità IVA, costoro potranno eseguire la liquidazione sulla base dei dati relativi al secondo mese precedente anziché in base a quelli del mese precedente.

Come ricordato, se il debito IVA delle liquidazioni è inferiore o uguale a 100 euro, non si dovrà effettuare il versamento e l’importo si andrà a sommare a quello del periodo successivo. Attenzione però all’eccezione del 16 dicembre. Infatti, per tutti gli importi inferiori a 100 euro accumulati nei periodi da gennaio a novembre (per i mensili) o nei primi tre trimestri (per i trimestrali), si dovranno comunque versare entro il 16 dicembre dello stesso anno, anche se restano sotto la soglia.

Il limite di 100 euro non vale per l’acconto IVA annuale (il minimo è di 103,29 euro) né per il saldo della dichiarazione annuale (il minimo è 10,00 euro).

Quando andrà versata l’IVA?

Come anticipato, il contribuente IVA mensile dovrà versare l’IVA di agosto entro il prossimo 16 settembre.

Va però ricordato che i termini di versamento variano a seconda del tipo di contribuente. Si dovrà quindi distinguere tra:

  • contribuenti mensili: la liquidazione ed il versamento dell’eventuale IVA a debito andrà fatta entro il giorno 16 del mese successivo;

  • contribuenti trimestrali: la liquidazione ed il versamento dell’imposta andranno effettuati entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Va peraltro ricordato che se il 16 del mese cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza IVA slitterà al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di versamento trimestrale l’eventuale debito d’imposta dovrà essere maggiorato dell’1% a titolo di interesse. La liquidazione trimestrale IVA potrà essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 500.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che abbiano ad oggetto della propria attività la prestazione di servizi;

  • 800.000 euro, per le imprese che invece esercitano altre attività.

L’opzione, che dovrà essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentarsi successivamente alla scelta operata, ha effetto dall’anno in cui viene esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.

Per alcune categorie di contribuenti – quali i contribuenti IVA trimestrali speciali – è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume d’affari e senza applicazione degli interessi dell’1%.

Si tratta, nel dettaglio, dei distributori di carburanti, degli autotrasportatori di merci conto terzi, degli esercenti attività di servizi al pubblico, degli esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti andranno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali ordinari, ossia 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre, ad eccezione del versamento inerente il quarto trimestre che dovrà essere invece corrisposto entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto IVA eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Come effettuare il pagamento?

Quanto al pagamento, si potrà effettuare mediante il modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso del modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate oppure tramite intermediario abilitato.

Quanto al codice tributo da indicare, sarà il seguente: 6008 – Versamento IVA mensile agosto.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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