Il quesito, sollevato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, chiedeva se fosse possibile concedere l'esonero dall'obbligo formativo anche agli iscritti nominati alla carica di assessore comunali o provinciali — ossia un incarico pubblico di natura non elettiva. La norma di regolamento, infatti, fa testualmente riferimento alle sole cariche pubbliche "elettive" per le quali sia prevista la fruizione di permessi o aspettativa dal lavoro.
Il Presidente del Consiglio Nazionale, Elbano de Nuccio, ha risposto confermando un'interpretazione estensiva della norma, favorevole all'esonero anche per la carica di assessore.
A supporto di tale decisione, il CNDCEC (PO CNDCEC 31 agosto 2026 n. 20) ha evidenziato due ragioni principali:
In virtù di queste considerazioni, l'esonero FPC deve ritenersi applicabile anche agli iscritti all'Albo nominati assessori per tutta la durata del relativo mandato.
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