L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 1° settembre 2026 n. 168, ha chiarito i confini applicativi dei benefici fiscali destinati ai masi chiusi. Il caso esaminato riguarda un contribuente che, dopo aver ricevuto in donazione un maso chiuso con l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e l'impegno a condurlo direttamente per dieci anni, intendeva stipulare un atto di permuta alla pari (619 mq) con un altro maso chiuso.
L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato come la disciplina del maso chiuso goda di una propria autonomia normativa rispetto a quella generale del compendio unico. Per il maso chiuso, l'unitarietà del bene e la tutela contro la parcellizzazione dei fondi sono già garantite dal regime speciale e dal rigoroso controllo preventivo affidato alla Commissione locale.
Di conseguenza, qualora la modifica della consistenza del fondo sia espressamente autorizzata mediante la contestuale aggregazione di un appezzamento equivalente, l'operazione non configura un'ipotesi di decadenza. Il contribuente rispetta i requisiti agevolativi a patto che prosegua nella conduzione diretta dell'azienda agricola per il periodo decennale previsto, con decorrenza dall'atto originario di donazione.
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