L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui criteri di determinazione della base imponibile e sulle modalità di tassazione dei proventi derivanti da trust trasparenti di diritto estero percepiti da soggetti che hanno la residenza fiscalenel territorio italiano (Risp. AE 31 agosto 2026 n. 165,).
Il caso esaminato riguarda una cittadina residente in Italia diventata beneficiaria diretta del patrimonio ed entrata nel possesso dei relativi diritti reddituali a seguito del decesso del genitore disponente. Il complesso patrimoniale situato negli Stati Uniti comprende portafogli finanziari internazionali e proprietà immobiliari estere, gestiti tramite strutture fiduciarie derivate.
Regole di determinazione del reddito
Il chiarimento principale riguarda la determinazione delle somme imponibili. Quando un ente fiduciario non residente viene qualificato come trasparente e individua in modo preciso i destinatari dei redditi, la quantificazione della materia imponibile da imputare ai contribuenti residenti deve seguire prioritariamente le regole fiscali dello Stato estero in cui la struttura è istituita.
Di conseguenza, per quantificare correttamente i proventi da assoggettare a tassazione in Italia, occorre fare riferimento al calcolo del reddito netto effettuato secondo la normativa fiscale locale della giurisdizione d'origine (nel caso specifico, lo Stato della California).
Esclusione della presunzione di imponibilità totale
Il parere specifica che l'applicazione delle presunzioni legali di reddito, previste per evitare che non si riesca a distinguere tra quota capitale e quota reddituale, riguarda esclusivamente i trust opachi esteri stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata.
Nel caso di un trust trasparente con beneficiari individuati e diritti quesiti, non si applica la tassazione integrale dell'intera somma percepita. Il contribuente è tenuto a dichiarare per trasparenza i redditi di capitale imputati pro-quota a partire dal momento in cui è entrato in possesso del diritto di pretendere la distribuzione delle risorse.
Adempimenti di monitoraggio e imposte patrimoniali
Oltre agli obblighi dichiarativi sui redditi prodotti, la titolarità di diritti su patrimoni esteri in trust comporta precisi adempimenti collaterali:
monitoraggio fiscale dei beni esteri: il beneficiario residente deve indicare nei quadri dichiarativi opportuni la propria quota di possesso delle attività finanziarie e dei beni immobili detenuti oltreconfine;
imposte patrimoniali estere: si applicano i tributi dovuti dalle persone fisiche residenti sulle attività finanziarie detenute all'estero e la tassazione sul valore degli immobili stranieri, calcolata sulla quota di partecipazione spettante.
Resta confermata la necessità di analizzare la documentazione contabile originale prodotta dagli intermediari e dai gestori esteri per distinguere le mere restituzioni di capitale patrimoniale dai reali flussi reddituali imponibili.
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