Il danno biologico di origine lavorativa è riconosciuto come danno alla persona nella sua globalità e, quindi, come menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto che si ripercuote su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica inscindibile dalle altre. Esso è considerato indennizzabile quando causa un'invalidità di natura permanente. Pertanto, è stato superato il concetto di perdita o riduzione della capacità lavorativa come unico presupposto per l'erogazione delle prestazioni per invalidità permanente.
Rivalutazione annuale
Dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL (art. 13 D.Lgs. 38/2000) sono rivalutati automaticamente, con DM, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT rispetto all'anno precedente.
La nuova misura dal 1° luglio 2026
Con DM 3 agosto 2026 n. 98 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura dell’1,4%, con decorrenza 1° luglio 2026.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico.
Di conseguenza l’INAIL, con Circ. 28 agosto 2026 n. 37, fornisce le prime istruzioni operative a riguardo.
Campo di applicazione
La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2026.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2026 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2026.
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Vedi anche
Con il DM 11 maggio 2026 n. 56, il Ministero del Lavoro ha aggiornato l'importo dell'assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 2026.
redazione Memento
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