Il Tribunale UE, con la sentenza 2 settembre 2026, relativa alla causa T‑413/25, ha esaminato l’ambito applicativo della “regola della non avvenuta cessione”, di cui all’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE con riferimento a una operazione di conferimento di alcuni fabbricati traferiti nell’ambito del patrimonio aziendale.
Descrizione del caso
Un imprenditore individuale austriaco ha conferito il patrimonio della propria impresa, comprendente alcuni fabbricati concessi in locazione in regime di imponibilità, a una società di cui è il socio unico e amministratore, senza l’emissione di nuove quote.
L’operazione di conferimento non è stata assoggettata a IVA, nel presupposto che beneficiasse dell’esclusione da imposta prevista, per i trasferimenti di universalità di beni, dall’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE.
Di diverso avviso le Autorità fiscali, che hanno riqualificato il conferimento come operazione imponibile, ritenendo che il conferente, esercitando un’attività di gestione patrimoniale, anziché di locazione commerciale, non potesse avvalersi della previsione di cui al citato art. 19 della Direttiva. Allo stesso tempo, le Autorità fiscali hanno recuperato a tassazione l’IVA detratta relativa ai fabbricati oggetto di conferimento, dato che quest’ultimo è stato considerato esente da IVA, senza diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte.
In primo luogo, il giudice del rinvio si è chiesto se il conferimento in natura di un bene immobile a una società sia un’operazione soggetta a IVA, in quanto cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE oppure un prelievo del bene dall’impresa del soggetto passivo, assimilabile a una cessione a titolo oneroso sulla base dell’art. 16 della stessa Direttiva. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’ambito applicativo dell’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE - secondo cui, ai fini IVA, non è intervenuta alcuna cessione al momento del trasferimento di una universalità totale o parziale di beni a un soggetto passivo - possa essere limitato da uno Stato membro alle ipotesi in cui i beni trasferiti comportano la realizzazione di specifiche tipologie di redditi. In terzo luogo, si pone il dubbio sull’effetto diretto dell’art. 19 della Direttiva.
Ambito applicativo della “regola della non avvenuta cessione”
L’art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE prevede che gli Stati membri possano considerare che, in caso di trasferimento di una universalità totale o parziale di beni, non sia avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succeda al cedente. Ne consegue che, qualora uno Stato membro si sia avvalso di tale facoltà, il trasferimento di una universalità totale o parziale di beni non è considerato, ai fini IVA, quale cessione di beni e, quindi, non è soggetto a imposta.
In forza dell’art. 19, comma 2, della Direttiva, gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della suddetta regola i trasferimenti di una universalità di beni a favore di un beneficiario, che non sia soggetto passivo o che agisca quale soggetto passivo solo per una parte della sua attività, laddove ciò sia necessario per evitare distorsioni della concorrenza e per prevenire l’elusione o l’evasione fiscale.
La giurisprudenza comunitaria ha affermato che tale disposizione precisa in maniera esaustiva le condizioni alle quali uno Stato membro, che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma, possa limitare l’applicazione della regola della non avvenuta cessione.
Di conseguenza, lo Stato membro in questione deve applicare la regola della non avvenuta cessione a qualsiasi trasferimento di una universalità totale o parziale di beni e non solo ad alcuni trasferimenti se non ricorrono le condizioni previste dal secondo comma.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale europeo ha ritenuto illegittima la normativa austriaca, laddove la stessa riserva la regola della non avvenuta cessione ai conferimenti di taluni beni aziendali o rami d’azienda preordinati a generare determinati tipi di redditi, a meno che una siffatta restrizione sia giustificata dall’esigenza di evitare distorsioni della concorrenza e di prevenire l’elusione o l’evasione fiscale.
Effetto diretto della “regola della non avvenuta cessione”
Il Tribunale ha, inoltre, affermato che l’art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE è dotato di effetto diretto, cosicché un soggetto passivo può invocare, dinanzi al giudice, la regola della non avvenuta qualora il legislatore nazionale, prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione, abbia optato per l’applicazione di tale regola, ma ne abbia limitato l’ambito di applicazione in violazione dell’art. 19, comma 2, della Direttiva.
Il principio dell’effetto diretto si applica alle Direttive nella misura in cui le stesse vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere e ciò anche quando esse lascino un margine di discrezionalità in merito alle modalità di attuazione.
In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualora le disposizioni di una Direttiva siano, per il loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere contro uno Stato membro dinanzi ai giudici nazionali. Ciò vale sia quando lo Stato membro si sia astenuto dal recepire la Direttiva entro i termini stabiliti, sia quando l’abbia recepita erroneamente.
L’art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE ha effetto diretto quando il margine di discrezionalità conferito dal secondo comma, al fine di limitare la regola della non avvenuta cessione, sia stato utilizzato da uno Stato membro in modo contrario al diritto dell’Unione.
Pertanto, uno Stato membro che abbia limitato, in violazione dell’art. 19 della Direttiva, l’ambito di applicazione della regola della non avvenuta cessione non può opporre tale restrizione a un soggetto passivo che sia in grado di provare che la propria operazione rientri effettivamente in un trasferimento di universalità totale o parziale di beni.
Conferimento di beni in natura che non integra una cessione di beni a titolo oneroso
Secondo il Tribunale europeo, il conferimento di fabbricati a favore della società di cui il conferente è socio unico, non dà luogo a una cessione a titolo oneroso di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE se, come nella specie, non è prevista l’assegnazione di nuove quote.
L’onerosità implica uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il prezzo riscosso dall’alienante costituisca il controvalore effettivo del bene ceduto.
Nella fattispecie in esame, il conferente, a seguito del trasferimento della proprietà dei fabbricati a favore della società di cui è socio unico, non può percepire alcun controvalore effettivo.
In assenza, quindi, di un nesso sinallagmatico, il conferimento non costituisce, ai fini IVA, una cessione di beni a titolo oneroso.
Conferimento di beni in natura quale autoconsumo “esterno”
L’operazione in esame si considera, invece, assimilata a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 16 della Direttiva 2006/112/CE, che qualifica come tale il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto alla detrazione totale o parziale dell’IVA.
Nel caso di specie, da un lato, il conferimento dei fabbricati è stato effettuato a titolo gratuito e, dall’altra, il conferente ha detratto l’IVA pagata a monte relativa ai beni immobili di cui trattasi, risultando pertanto soddisfatte entrambe le condizioni previste dal citato art. 16 della Direttiva 2006/112/CE ai fini della qualificazione dell’operazione come cessione a titolo oneroso “per assimilazione”.
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Luciano Sorgato
- CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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