La controversia in disamina trae origine da una complessa operazione di verifica fiscale condotta dagli Organi verificatori nei confronti di una società, attiva nel settore delle infrastrutture e dei sistemi di segnalamento. L’Amministrazione Finanziaria, attraverso l’emissione di quattro distinti avvisi di accertamento, contestava alla società il recupero a tassazione di diverse componenti negative di reddito, ritenute non inerenti ai sensi dell’art. 109 TUIR e dell’art. 19 DPR 633/72.
Il fulcro riguardava, in particolare, la deducibilità delle parcelle professionali corrisposte dalla società per l’assistenza e la difesa legale in sede penale dei propri amministratori.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva l’insussistenza di un nesso causale diretto tra l’esercizio dell’attività d’impresa e il costo della difesa penale. Per l’Ufficio, il processo penale rappresenta una vicenda che investe la responsabilità personale della persona fisica, costituendo un “elemento intermedio” estraneo al ciclo produttivo aziendale.
La società, bene ricordare, era risultata vittoriosa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, la quale aveva abbracciato una visione “estensiva” del concetto di inerenza, legandola alla protezione del patrimonio sociale.
In sostanza, per il contribuente, le spese legali penali dovevano considerarsi pienamente iner...
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