Premessa
L’art. 21 D.Lgs. 58/1998 impone agli intermediari di operare con diligenza, correttezza e trasparenza, acquisendo le informazioni necessarie sui clienti e fornendo loro tutti gli elementi utili per assumere decisioni di investimento consapevoli. La disciplina regolamentare Consob completa tale sistema, imponendo specifici obblighi informativi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, sui rischi connessi alle operazioni e sull’adeguatezza degli investimenti proposti.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto agli obblighi informativi una funzione essenziale nella tutela dell’investitore, affermando che la loro violazione fa presumere il nesso causale tra l’inadempimento dell’intermediario e il danno subito, salva la prova contraria. In questo consolidato orientamento si inserisce l’ordinanza n. 20364/2026, che offre un’importante precisazione sui presupposti della risoluzione del contratto.
Il caso
La controversia nasce dagli investimenti effettuati nel 2000 in obbligazioni argentine e Cirio. Gli investitori lamentavano di non essere stati adeguatamente informati sui rischi dell’operazione e chiedevano la risoluzione dei contratti e la restituzione delle somme i...
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