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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ relative all’adesione automatica alla previdenza complementare, pubblicate nell'apposita sezione del Portale sulla Previdenza complementare.

Informazioni sul conferimento TFR alla previdenza complementare

L’aggiornamento riguarda, in particolare, 2 nuove FAQ relative alle “Informazioni generali sul conferimento del TFR alla previdenza complementare”.

  • Quali sono le scelte possibili per i lavoratori dipendenti del settore privato in merito al TFR?

    In caso di prima assunzione

    Entro 60 giorni dalla prima assunzione (6 mesi, invece, per chi viene assunto prima del 1° luglio 2026), il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo a una forma pensionistica complementare (compilando questo fac-simile nelle more della disponibilità del nuovo modello TFR3), aderendovi, oppure, lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare. In quest’ultimo caso la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare. In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026 e l’adesione automatica per gli assunti dopo il 1° luglio 2026: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “automaticamente” al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa (FONDINPS fino al 30 settembre 2020 e dal 1° ottobre 2020 al “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini” –“COMETA”).
    In caso di nuovo rapporto di lavoro
    Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, oppure se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il TFR, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare. Se a seguito della variazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata alimentata da TFR, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questo caso si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione (o sei mesi se l'assunzione avviene entro il 30 giugno 2026) per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR che matura dalla data di assunzione.  Anche qui, nelle more della disponibilità del nuovo modulo «TFR3» definito con decreto interministeriale Lavoro-MEF, puoi usare questo fac-simile. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti) o trasferita al nuovo fondo pensione. Se, a seguito della variazione del rapporto di lavoro, si sono persi i requisiti soggettivi per l’iscrizione al fondo di previdenza del precedente rapporto, è sempre possibile riscattare la posizione qualora non sia stata trasferita ad altro fondo.

  • Quando si ha l’adesione esplicita alla previdenza complementare? 

    Si ha adesione esplicita alla previdenza complementare quando il lavoratore, entro 60 giorni dall'assunzione, rinuncia all'adesione automatica e destina il TFR maturando a una forma pensionistica complementare diversa da quella di riferimento per l'adesione automatica, indicandola nella dichiarazione di destinazione del TFR resa al datore di lavoro (Modulo TFR3 o, nelle more della sua adozione con decreto interministeriale, dichiarazione scritta) e perfezionando l'adesione secondo le modalità previste dalla forma prescelta.

    Non costituiscono adesione esplicita, e non fanno venire meno gli effetti dell'adesione automatica, le scelte — pur espresse entro i 60 giorni — con cui il lavoratore si limita a conferire il TFR in misura parziale alla forma di destinazione dell'adesione automatica, nei casi in cui ciò è consentito, ovvero a non versare il contributo a proprio carico quando la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

    In caso di adesione esplicita effettuata nei 60 giorni, il TFR è conferito alla forma prescelta con competenza dalla data di assunzione, comprensivo delle quote nel frattempo maturate. Il diritto al contributo del datore di lavoro, ove previsto, spetta nella misura e alle condizioni stabilite dagli accordi o contratti collettivi applicabili; i relativi versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla forma pensionistica prescelta.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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di

Francesca Bicicchi

- Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

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