L’Agenzia delle Dogane ha emanato la Circ. 11 agosto 2026 n. 21 per fornire indicazioni esplicative sul DM MEF 10 marzo 2026 (pubblicato in GU 20 marzo 2026 n. 66).
Pur mantenendo inalterati i presupposti oggettivi e soggettivi del tributo, la circolare fissa i nuovi standard in materia di adempimenti amministrativi preventivi, accertamento, liquidazione e meccanismi di controllo del gettito erariale.
Classificazione puntuale dei soggetti obbligati
Per garantire uniformità applicativa, il provvedimento definisce in modo dettagliato i ruoli degli operatori della filiera energetica:
venditori: soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, TUA che fatturano l'energia ai clienti finali o esercenti officine senza consumi propri che cedono la totalità dell'energia a consumatori finali. Resta obbligatoria l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di cui all'art. 1 c. 80 L.. 124/2017;
autoproduttori: soggetti la cui identità coincide perfettamente con l'utilizzatore dell'energia prodotta per uso proprio;
consumatori-venditori: impianti o soggetti che utilizzano quota parte dell'energia prodotta o acquistata per consumo proprio e ne cedono una parte a terzi consumatori finali, dovendo rispettare contestualmente sia gli obblighi dei consumatori sia quelli dei venditori;
soggetti obbligati a canone: titolari di officine non dotate di strumenti di misura ammessi al pagamento forfettario mediante canone di abbonamento annuo anticipato.
Requisiti di ammissibilità, sede legale e garanzie fideiussorie
Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della licenza d'esercizio (articolo 53-bis TUA), la denuncia preventiva inviata all'Ufficio ADM competente deve attestare la reale operatività della sede legale. La presenza di una mera sede formale non idonea all'esercizio dell'attività di controllo rappresenta motivo di rigetto o revoca del titolo.
Sul piano delle garanzie finanziarie:
la cauzione iniziale per l'avvio dell'attività deve essere pari ad almeno il 15% dell'imposta annua stimata;
sussiste l'obbligo di effettuare un adeguamento mensile della garanzia prestata parametrato sulla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Qualora l'adeguamento necessario superi il 10% dell'importo accantonato, la somma va integrata e comunicata entro 10 giorni, a pena di revoca del titolo abilitativo.
Esigibilità dell'imposta, acconti e rimborso del conguaglio
I termini per la liquidazione del tributo sono differenziati:
per i venditori a clienti finali, la debenza sorge all'atto dell'emissione della fattura o bolletta, la quale costituisce la base di calcolo per le rate mensili di acconto e per il consuntivo semestrale;
per gli autoconsumatori, l'imposta si determina sui quantitativi effettivamente consumati nel mese precedente, applicando l'aliquota vigente al momento dell'impiego.
Nel caso in cui dalla dichiarazione semestrale emerga un conguaglio a credito per l'operatore, le somme versate in eccedenza in un determinato ambito territoriale possono essere detratte direttamente nei versamenti successivi relativi alla medesima area geografica o richieste a rimborso entro il termine ordinario di due anni (articolo 14 TUA).
Reti interne di distribuzione nei poli industriali e commerciali
L'articolo 19 disciplina le reti private di distribuzione operanti all'interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi alimentati da un unico punto di prelievo (POD). La norma punta ad impedire la sommatoria indebita dei consumi di soggetti giuridici distinti orientata a fruire in modo illecito dell'aliquota degressiva o della tassazione forfettaria per consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili.
A tal fine, il titolare del POD è tenuto ad installare misuratori interni a valle del punto di prelievo per rilevare analiticamente i consumi dei singoli utenti e applicare a ciascuna entità il carico fiscale corrispondente al proprio scaglione di consumo effettivo.
Regole per accumuli energetici e impianti da fonti rinnovabili
In merito al regime di esenzione (articolo 52, comma 3, TUA):
è confermata la completa esenzione dall'accisa per gli impianti di accumulo collegati stabilmente alla rete di distribuzione;
per gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, l'esenzione opera esclusivamente se l'energia è consumata dal medesimo soggetto produttore in locali o luoghi diversi dalle abitazioni situati nel medesimo sito di produzione. Forme di cessione o condivisione contrattuale con terzi determinano la perdita dell'agevolazione e il conseguente assoggettamento ad accisa ordinaria.
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