La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza 27 luglio 2026 n. 28466, ha riaffermato la centralità delle responsabilità del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), confermando la condanna di un professionista per non aver adeguato il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) durante un periodo di fermo cantiere. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di aggiornare le misure preventive non decade con la sospensione delle attività: l'area di cantiere resta un'entità fisica e giuridica suscettibile di generare pericoli intrinseci, legati alla sua "dimensione statica".
Fatti di causa
Il Tribunale di primo grado condannava un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) alla pena di 3.000 euro di ammenda, così come stabilito dall’art. 158 D.Lgs. 81/2008, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 92 D.Lgs. 81/2008 per avere omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzione dei lavori.
Avverso la sentenza di condanna, la difesa dell’imputato presentava ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
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L'area di rischio governata dal Coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori (CSE) si individua in base all'area di intervento di tale garante, per come definita dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ..
Andrea Rossi
- Avvocato InailRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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