La Cassazione 20441/2026 in commento ricorda che, giusto principio consolidato nella giurisprudenza unionale e nazionale, la nozione di “negato imbarco” ex art. 2 lett. j) Reg. CE 261/2004, non è circoscritta alle sole ipotesi di sovraprenotazione (overbooking), ma ricomprende ogni rifiuto di trasporto opposto unilateralmente dal vettore, per ragioni operative o di altra natura.
Al riguardo, precedenti importanti hanno puntualizzato che il trasferimento d’ufficio del passeggero su un volo diverso da quello prenotato integra una fattispecie di negato imbarco ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (cfr. CGUE 30 aprile 2020 C-584/18; CGUE 4 ottobre 2012 C-22/11; CGUE 4 ottobre 2012 C-321/11).
Come puntualmente rileva la Corte, siffatta qualificaz...
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