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L’INPS rende noto che è in corso l’istruttoria delle domande presentate per ottenere l’indennità una tantum prevista a favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia (art. 6 DL 25/2026 conv. in L. 59/2026). Contestualmente sono avviate le liquidazioni delle domande accolte e viene attivato il servizio per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei richiedenti che hanno ricevuto un provvedimento di reiezione.

Come consultare l’esito della domanda

L’esito dell’istruttoria e le eventuali motivazioni del rigetto sono consultabili, direttamente dall’interessato o tramite gli Istituti di patronato, accedendo con credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o eIDAS) al servizio "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" disponibile sul portale INPS. Nella sezione "Le mie domande" è possibile verificare lo stato della pratica, visualizzare gli eventuali pagamenti e scaricare il provvedimento adottato.

Le principali cause di rigetto

Le motivazioni più frequenti che possono determinare il rigetto della domanda sono le seguenti. Il beneficio è negato se il richiedente:

  • non risulta iscritto a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026;
  • non risulta residente in uno dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici;
  • ha già richiesto un numero di periodi pari o superiore a sei.

Riesame entro 30 giorni

L’istanza di riesame deve essere presentata attraverso lo stesso servizio telematico utilizzato per l’invio della domanda, selezionando l’apposita funzione "Chiedi riesame". Il richiedente deve indicare le motivazioni della richiesta ed eventualmente allegare la documentazione utile a supporto delle proprie ragioni.

L’INPS precisa che il termine per la presentazione del riesame è di 30 giorni (decorrenti 3 agosto 2026) oppure, se successiva, dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento di reiezione. Il termine è espressamente qualificato come non perentorio.

Fonte: Mess. INPS 3 agosto 2026 n. 2539

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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