Con l’ordinanza n. 20260/2026, la Cassazione consolida l’orientamento formatosi sull’art. 3 DL 99/2017, chiarendo che il perimetro delle passività escluse dalla cessione a Intesa Sanpaolo deve essere individuato in base alla causa sostanziale della pretesa e non alla qualificazione giuridica della domanda. Restano, pertanto, estranee al trasferimento non solo le azioni risarcitorie, ma anche le domande di nullità del contratto quadro e le conseguenti azioni restitutorie, quando trovano origine nella commercializzazione delle azioni delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa. La pronuncia assume particolare rilievo perché offre un’importante precisazione interpretativa: la delimitazione delle passività escluse dalla cessione non dipende dalla qualificazione giuridica della domanda proposta dall’investitore, ma dalla causa concreta della pretesa azionata.
La decisione non si limita a ribadire l’assenza della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nelle controversie promosse dagli ex azionisti delle banche venete, ma individua il criterio interpretativo destinato a governare l’intera materia: ciò che rileva non è la forma dell’azione proposta, bensì la sua effettiva origine sostanziale. È proprio questo il passaggio che rende la pronuncia particolarment...
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