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La circolare Assonime n. 19 del 29 luglio 2026 analizza l’impatto del Listing Act sugli obblighi informativi degli emittenti alla luce del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR), evidenziando come il nuovo quadro richieda una profonda revisione delle procedure interne delle società quotate.

La novità più rilevante riguarda l’esclusione dalle comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un “processo prolungato”: l’obbligo di disclosure resta concentrato sull’evento finale, purché ricorrano i requisiti dell’informazione privilegiata ai sensi dell’art. 7 MAR. Questa scelta normativa mira a evitare comunicazioni premature che non riducono l’asimmetria informativa e possono anzi fuorviare il mercato, ma comporta un utilizzo presumibilmente meno frequente dell’istituto del ritardo di comunicazione.

Proprio la gestione del ritardo è oggetto di un intervento mirato: il Listing Act modifica una delle condizioni che legittimano il differimento della disclosure e affida all’ESMA il compito di aggiornare le linee guida sui legittimi interessi degli emittenti, oggi in consultazione e attese entro fine 2026. Parallelamente, acquista un peso ancora maggiore l’obbligo di assicurare la riservatezza delle informazioni privilegiate fino alla loro comunicazione, con particolare attenzione alle tappe intermedie non più soggette a obbligo di pubblicazione e alle situazioni di rumour che possano far ritenere compromessa la confidenzialità. In questo contesto diventano centrali la corretta tenuta del registro insider e l’efficacia delle procedure interne di presidio. 

Sul piano operativo, la circolare richiama il nuovo Reg. UE 2026/1291 che semplifica i template dei registri insider, riducendo i dati personali richiesti e introducendo un termine massimo di conservazione di cinque anni dalla cancellazione del soggetto dal registro. Viene inoltre esaminato il rafforzamento del ruolo della Consob, che ha già innalzato a 50.000 euro la soglia per la comunicazione delle operazioni dei manager, e il mantenimento, da parte del legislatore nazionale, dell’impianto TUF sul ritardo, con spiegazioni da fornire alla Consob solo su richiesta.

Un ulteriore capitolo è dedicato ai closed period: il Listing Act estende le esenzioni alle operazioni su strumenti diversi dalle azioni e chiarisce che il divieto di negoziazione si applica solo alle attività frutto di una decisione di investimento intenzionale del manager, restando esclusi i casi in cui l’operazione dipende da fattori esterni o da mandati discrezionali di gestione. La circolare sottolinea come l’insieme delle modifiche imponga agli emittenti un “nuovo approccio” alla gestione delle informazioni privilegiate: pur in assenza di un obbligo normativo espresso di dotarsi di procedure, le autorità europee e nazionali ritengono indispensabili sistemi e controlli idonei a identificare tempestivamente le informazioni privilegiate, valutarne la natura e decidere se e quando ritardarne la comunicazione. 

Assonime invita quindi le società quotate a rivedere le proprie policy alla luce delle nuove tempistiche di comunicazione per eventi one-off e processi prolungati, delle condizioni aggiornate per il ritardo, dei nuovi format dei registri insider e della soglia per le comunicazioni dei manager, in attesa che la Consob valuti un eventuale aggiornamento delle proprie Linee Guida del 2017.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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