Il CNDCEC, con il PO 71/2026, ha espresso indicazioni operative in merito alla gestione delle dimissioni e alla conseguente ricostituzione dell'organo di controllo. La risposta fornisce una guida chiara agli Ordini territoriali su come comportarsi quando si verifica una scopertura tra le fila dei revisori.
Struttura del Collegio e gestione delle dimissioni
L'organo di controllo deve prevedere una composizione ben precisa: tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti all'Albo e al Registro dei Revisori legali. La presenza dei membri supplenti è indispensabile per garantire l'operatività costante e senza interruzioni delle funzioni di controllo.
Sul piano giuridico, la rinuncia all'incarico costituisce un atto abdicativo a carattere recettizio. Ciò significa che le dimissioni non richiedono un'accettazione formale per diventare efficaci, ma producono i loro effetti dal momento esatto in cui giungono a conoscenza del destinatario. Per assicurare il corretto iter amministrativo, la comunicazione deve essere indirizzata sia all'organo di controllo stesso sia al legale rappresentante dell'Ordine.
Il procedimento di surroga e l'eventuale ricorso alle urne
Una volta ricevuta la comunicazione, il Consiglio dell'Ordine deve iscrivere l'argomento all'ordine del giorno e adottare un'apposita delibera di presa d'atto durante la prima seduta utile. In questa sede si procede al reintegro attingendo ai risultati dell'ultima consultazione elettorale:
subentro del membro effettivo: Il revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti scorrendo la graduatoria assume il ruolo di componente effettivo;
reintegro del membro supplente: Il posto lasciato libero dal supplente promossa viene assegnato al primo dei candidati non eletti.
Se la graduatoria elettorale non presenta candidati utili per completare la struttura del Collegio, l'Ordine ha l'obbligo di indire nuove elezioni suppletive. I professionisti eletti in questa fase straordinaria non inizieranno un nuovo mandato intero, ma rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'organo insieme ai revisori già presenti.
Fonte: PO CNDCEC 71/2026
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Al fine di garantire l'indipendenza del revisore, la legge (D.Lgs. 39/2010) e la normativa di attuazione (il DM 28 dicembre 2012 n. 261 e le determinazioni del Ragioniere Generale dello Stato) prevedono rigide procedure ..
Massimo Accornero
- Dottore Commercialista e Revisore legale. Partner di Recognita SpA SB – Società di revisioneRoberto Drisaldi
- Avvocato Cassazionista, Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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