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Assegno unico e universale (AUU)

Il D.Lgs. 230/2021, ha istituito, con decorrenza dal 1° marzo 2022, l’AUU, quale prestazione economica riconosciuta, a domanda e su base mensile, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.

L’importo dell’Assegno è determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare, rilevata attraverso l’ISEE ovvero sulla base dei dati autocertificati ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000.

Da ultimo, la disciplina dell’AUU è stata modificata dall’art. 7-bis, c. 1, DL 19/2026, conv. in L. 50/2026.

Soggetti beneficiari

L’assegno spetta:

  • per figli minorenni;
  • per i figli maggiorenni fino a 21 anni, nel rispetto di specifici requisiti;
  • senza limiti di età per figli con disabilità.

Sono inclusi anche i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato UE.

Requisiti di accesso

Il richiedente l’AUU deve essere:

  • cittadino italiano o di altro stato membro dell’UE;
  • familiare di cittadino di uno stato membro UE;
  • cittadino extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Inoltre, il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Il requisito deve ritenersi sussistente anche nei casi in cui l’imposta non sia concretamente dovuta per effetto di disposizioni normative che prevedano l’esclusione o l’esenzione dal pagamento della medesima.

dall’imposizione, esenti da imposta,

Ed ancora, il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia, oppure lavoratore, subordinato o autonomo, iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria e in regola con i contributi.

Per i lavoratori non residenti in Italia, l’assegno è commisurato alla durata dell’attività lavorativa svolta in Italia.

Presentazione della domanda e soggetti legittimati

La domanda può essere presentata:

  • il genitore in possesso dei requisiti;
  • il genitore del genitore minorenne o incapace;
  • gli affidatari;
  • i soggetti muniti di rappresentanza legale (tutori, amministratori di sostegno, curatori);
  • il figlio maggiorenne, nei casi previsti.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione, nonché tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’individuazione della legislazione applicabile e dello Stato competente in via prioritaria all’erogazione dell’AUU.

La domanda di AUU può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • mediante il portale istituzionale dell’INPS, accessibile con la propria identità digitale attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Assegno unico e universale per i figli a carico”;
  • mediante l’app INPS Mobile, tramite l’apposita funzione dedicata all’Assegno unico e universale per i figli a carico;
  • tramite il Contact Center Multicanale;
  • per il tramite degli Istituti di patronato.

Per i lavoratori non residenti, la domanda va rinnovata ogni anno.

Calcolo e importo dell’assegno

L’importo mensile dell’AUU è determinato sulla base dei valori indicati nella Tabella 1 allegata al D.Lgs. 230/2024, in relazione al valore dell’ISEE del nucleo familiare rilevante ai fini della prestazione.

L’Assegno è riconosciuto nella misura massima in corrispondenza dei valori dell’ISEE fino alla soglia minima prevista dalla citata Tabella 1 e si riduce progressivamente all’aumentare del valore dell’ISEE, fino a raggiungere l’importo minimo nei casi in cui l’indicatore risulti superiore alla soglia massima o non sia presente un ISEE in corso di validità.

Erogazione e decorrenza

L’AUU è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente, ferme restando le ipotesi in cui specifiche maggiorazioni non risultino attribuibili al medesimo per difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento dell’Assegno è effettuato in misura intera al genitore richiedente o in pari misura tra i genitori, secondo quanto indicato nella domanda.

La domanda produce effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione, fermo restando quanto previsto per le domande presentate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ciascun anno.

Le domande presentate a decorrere dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore dell’art. 7-bis, c. 1, DL 19/2026, conv. in L. 50/2026, sono definite in via provvisoria in attesa dell’adeguamento del servizio telematico di presentazione della domanda alla nuova disciplina.

Fonte:  Circ. INPS 24 luglio 2026 n. 81

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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