114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni: con questi numeri il Senato, nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2026, ha approvato definitivamente la legge delega per la riforma dell'ordinamento forense.
L'approvazione arriva a 13 anni da quella della L. 247/2012 che per ultima aveva modificato la normativa che detta i principi e le modalità di esercizio della professione di avvocato, nonché le modalità di accesso alla carriera forense e i poteri e le attribuzioni degli organi che la governano.
Il nuovo testo contiene, all'art. 2, i principi che dovranno orientare il Governo nell'emanare la disciplina di dettaglio. Esaminiamo le novità principali.
Attività riservate
Oltre alla conferma della competenza esclusiva agli iscritti all'Ordine degli avvocati per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, arbitrati, negoziazione assistita e mediazione, la vera novità riguarda l'ambito stragiudiziale: anche la consulenza e assistenza legale extragiudiziale, se connessa all'attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, diviene infatti riservata agli avvocati (salvo competenze già attribuite per legge ad altre professioni regolamentate). A tutela di questa riserva, sono nulli i patti di compenso per tali attività stipulati con soggetti non iscritti all'albo.
Viene inoltre ripristinato il giuramento dell'avvocato.
Forme di esercizio collettivo
Per le società tra avvocati (STA) si stabilisce che i soci professionisti detengano almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto, con criteri più stringenti sulla distribuzione degli utili per garantire un compenso equo ai soci avvocati. Si ammorbidisce inoltre il divieto di prestare attività a favore del socio di capitale, purché non prevalente.
Una delle novità più attese è l'introduzione di una disciplina organica per gli avvocati in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa con altro avvocato o studio, volta a tutelare il professionista più debole garantendo autonomia, indipendenza di giudizio e un compenso congruo.
Accesso alla professione
Il periodo di pratica forense necessario per accedere all'esame di abilitazione alla professione resta di 18 mesi, ma si affianca alla pratica in studio la frequenza obbligatoria, per 12 mesi, di corsi di formazione professionale organizzati da scuole forensi o soggetti accreditati, anche a distanza (fino al 40%) e gratuiti per i praticanti con ISEE sotto una soglia da definire.
L'esame di Stato torna al modello pre-2022: due prove scritte (parere motivato e atto giudiziario) più orale, da redigere con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza.
Formazione continua e incompatibilità
Si inasprisce la sanzione per l'omessa formazione continua: il mancato recupero dei crediti entro il primo quadrimestre dell'anno successivo comporta la sospensione amministrativa immediata dall'albo, sostituendo il previgente procedimento disciplinare con un meccanismo automatico più rapido.
Sul fronte opposto, si liberalizza il regime delle incompatibilità, rendendo compatibili con la professione cariche come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, e l'esercizio di professioni quali commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro e revisore contabile.
Procedimento disciplinare
La prescrizione dell'azione disciplinare è fissata in 6 anni dal fatto, con un tetto massimo di prolungamento di un quarto (escludendo le sospensioni), per una durata massima complessiva di 7 anni e 6 mesi. Si introduce un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consente al Consiglio Distrettuale di Disciplina di chiudere il caso con un richiamo verbale; e un'inedita riabilitazione per chi abbia scontato una sanzione definitiva diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta.
Fonte: DDL 1917
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