L'art. 6 del cd. DL Infrastrutture (DL 107/2026), entrato in vigore il 27 giugno 2026, agevola l'accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO e CISOA) in caso di situazioni climatiche eccezionali e, in particolare, di ondate di calore anomale, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026. L'INPS, con Mess. 20 luglio 2026 n. 2418, fornisce ora le istruzioni per accedere a tali misure straordinarie di sostegno al reddito dei lavoratori e alla continuità produttiva delle imprese.
Disposizioni in materia di CIGO
I datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
Inoltre, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), non trova applicazione il principio generale in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Restano inoltre confermate l'esenzione dal contributo addizionale e la possibilità di presentare le domande, nelle consuete modalità di invio, entro la fine del mese successivo all'inizio dell'evento.
Modalità di presentazione della domanda di CISOA
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA che interessano gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato:
È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione.
Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.
L’Istituto ricorda che i periodi autorizzati non saranno computati nel limite annuale delle 90 giornate e saranno utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola.
L'inoltro delle richieste con le nuove causali sarà possibile dal 24 luglio; in fase di prima applicazione, per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026, le domande potranno essere trasmesse entro il 22 agosto 2026.
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Michele Donati
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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