Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
Con la Circ. 16 luglio 2026 n. 74 l’Istituto ripercorre l’evoluzione storico-normativa e giurisprudenziale della disciplina del lavoro intramurario analizzando la recente sentenza della Cassazione 5 gennaio 2024 n. 396, che consolida il principio secondo cui il lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria costituisce un ordinario rapporto di lavoro nonché il D.Lgs. 124/2018 che ha imposto all’Amministrazione penitenziaria l'adozione di misure che garantiscano la massima equiparazione tra la condizione del lavoratore detenuto e quella del lavoratore libero nel rispetto delle esigenze di sicurezza e trattamento penitenziario.
Tuttavia, sotto il profilo previdenziale, il Mess. INPS n. 909/2019 ha originariamente negato la NASpI in favore dei lavoratori detenuti che svolgevano attività intramuraria, in occasione dei periodi di inattività in cui i medesimi venivano a trovarsi. Anche secondo la giurisprudenza più risalente, stante la natura peculiare del lavoro intramurario con finalità rieducativa e di reinserimento sociale, la cessazione dal medesimo per avvicendamento dei carcerati al lavoro non poteva essere assimilata alle ordinarie fattispecie di licenziamento che davano diritto all’indennità di disoccupazione, non realizzandosi, pertanto, lo stato di disoccupazione involontaria richiesto per l’accesso alla NASpI, poiché la sospensione per rotazione, da cui originava l’inattività, non interrompeva il rapporto di lavoro in senso giuridico.
Il nuovo orientamento interpretativo
Superando la precedente impostazione, l’Istituto recepisce il nuovo orientamento della Cassazione (Cass. n. 396/2024) con cui è stato chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato.
Pertanto, in questo caso è possibile applicare la tutela previdenziale della NASpI. Ed infatti, la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena costituisce disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Casistica rilevante ai fini del riconoscimento della NASpI
La Cassazione ha specificato che la cessazione per fine progetto del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria costituisce ulteriore fattispecie che dà luogo a uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ed inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario intervenuta anche a seguito del trasferimento del detenuto configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Infine, la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario anche per effetto dell’ammissione alla misura alternativa alla detenzione configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Debenza del ticket di licenziamento
Nelle ipotesi di cessazione sopra individuate riferite a rapporti a tempo indeterminato, sorge in capo all'Amministrazione penitenziaria l'obbligo di versare il c.d. "ticket di licenziamento", dovuto ogniqualvolta l'interruzione sia idonea a generare il diritto teorico alla NASpI.
Quando non si riconosce l’accesso alla NASpI
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19746/2025; Cass. ord. n. 5510/2025; Cass. n. 13721/2025) ha escluso la NASpI per i periodi di inattività legati al meccanismo di rotazione e turnazione (L. n. 354/1975).
Il lavoro carcerario è programmato e organizzato in un unico rapporto di lavoro unitario. I periodi di sosta tra i turni non costituiscono interruzioni contrattuali o licenziamenti, bensì semplici sospensioni del rapporto. Mancando una reale cessazione del rapporto di lavoro, non sussiste il requisito della disoccupazione involontaria. In questo scenario, l'Amministrazione penitenziaria non è tenuta al versamento del ticket di licenziamento.
Indicazioni operative
Per la gestione delle domande di NASpI presentate da soggetti ex-detenuti, le Strutture territoriali INPS devono verificare che la cessazione rientri strettamente in una delle quattro fattispecie ammesse (fine pena, fine progetto, trasferimento, misure alternative). La prestazione va respinta, invece, qualora l'inattività derivi da turnazione o sospensione per rotazione.
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