L'art. 81 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) ha previsto in favore delle persone fisiche nonché degli enti e delle società un credito d’imposta pari, rispettivamente, al 65% e al 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a beneficio degli enti del Terzo settore. Tali erogazioni devono essere destinate a progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. I beni devono essere assegnati ai medesimi enti per lo svolgimento in via esclusiva e con modalità non commerciali delle attività di interesse generale. La norma richiede che i progetti siano approvati con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le politiche del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
Il Decreto interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89, recante il regolamento di attuazione della misura, prevede all'art. 3 che le erogazioni liberali ammesse al beneficio fiscale possano essere destinate anche al finanziamento delle spese di gestione dei beni oggetto degli interventi di recupero edilizio approvati. Questa previsione del Social bonus è finalizzata a garantire non solo la piena funzionalità dei beni recuperati, ma anche la sostenibilità economica delle attività di interesse generale in essi svolte.
Tipologie di spese di gestione e ambito di applicazione del Social bonus
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