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L’art. 17-ter DPR 633/72 disciplina l’applicazione del meccanismo dello split payment nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, nonché di altri enti e società.

In deroga alle ordinarie modalità di applicazione dell’IVA, l’obbligo di versare l’imposta dovuta sugli acquisti di beni e servizi ricade direttamente sugli acquirenti, nel caso in cui gli stessi siano una Pubblica amministrazione o uno degli altri soggetti individuati dalla norma.

Il sistema della scissione dei pagamenti è stato ritenuto particolarmente efficace quale immediato strumento di contrasto all’evasione fiscale, avendo la finalità di garantire, con riguardo alle operazioni nei confronti di Pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, che, a fronte della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, la relativa IVA affluisca effettivamente nelle casse dello Stato.

La misura speciale, che costituisce una deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva n. 2006/112/CE per ciò che riguarda le modalità di fatturazione e di versamento dell’IVA, fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscale.

Tale pacchetto, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione n. 2018/593/UE, ha sostituito altre misure di controllo e consente all’Amministrazione finanziaria la verifica incrociata delle operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei versamenti d’imposta.

La fatturazione elettronica riduce il tempo necessario all’Amministrazione per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, l’Italia ha sostenuto anche che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il recupero dell’IVA dovuta dai soggetti passivi coinvolti in una frode o evasione potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali operatori potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il sistema dello split payment, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica, che costituisce una misura ex post.

L’Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale dopo la piena attuazione del pacchetto di misure.

Tuttavia, a favore della proroga di volta in volta richiesta, il Governo italiano ha sottolineato che lo split payment, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo della fatturazione elettronica, esige di essere prorogato per evitare una regressione nell’ambito degli sforzi compiuti dal Paese al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso in Italia.

Applicazione dello split payment nel tempo

Con la decisione di esecuzione n. 2015/1401/UE, l’Italia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad esigere che l’IVA dovuta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi alle Pubbliche amministrazioni fosse versata da queste ultime.

Successivamente, con la decisione di esecuzione n. 2017/784/UE, l’Italia è stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2020 e l’ambito di applicazione della stessa è stato esteso al fine di includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore di alcune società controllate da Pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell’indice “Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa” (FTSE MIB).

In seguito, la misura speciale è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione n. 2020/1105/UE e, poi, fino al 30 giugno 2026 dalla decisione di esecuzione n. 2023/1552/UE.

Tale ultima decisione di esecuzione ha, altresì, previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono escluse dall’ambito di applicazione del meccanismo in argomento. Di conseguenza, sul piano nazionale, l’art. 10 c. 1 DL 84/2025, al fine di rendere conforme la normativa nazionale a quella comunitaria, ha previsto che le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate ai fini dell’IVA, non sono più soggette al meccanismo dello split payment.

Sul punto, si ricorda che, in risposta ad una FAQ AE 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, dalla formulazione letterale dell’art. 10 c. 2 DL 84/2025, si evince che l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana dall’ambito soggettivo di applicazione dello split payment opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, pertanto, per quanto riguarda le operazioni rese nei confronti degli anzidetti soggetti, trova applicazione in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, laddove la fattura si ha per emessa quando risulta trasmessa al Sistema di Interscambio (Circ. AE 17 giugno 2019 n. 14 e FAQ AE 13 febbraio 2025).

La scissione dei pagamenti continua, invece, ad essere applicabile, in base all’art. 17-ter c. 1 e 1-bis DPR 633/72, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1 c. 2  L. 196/2009, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta, nonché alle operazioni effettuate nei confronti:

  • degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • delle fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate, ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 2) c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., da Amministrazioni pubbliche o dagli enti e società sopra elencate o da quelle che seguono;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o dagli enti e società sopra elencate.

Autorizzazione alla proroga dello split payment fino al 30 giugno 2029

Come sottolineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05501 e 5-05506 del 17 giugno 2026, il meccanismo dello split payment ha dimostrato, nel corso degli anni della sua applicazione, una significativa efficacia nel contrasto all’evasione IVA e nel rafforzamento della compliance fiscale, assicurando un più immediato e certo afflusso di gettito all’Erario.

La misura ha, quindi, contribuito a garantire maggiore sicurezza e tempestività nell’acquisizione del gettito fiscale, rafforzare i livelli di compliance degli operatori economici e creare sinergie con altri strumenti di controllo, quali la fatturazione elettronica.

Proprio in ragione di tali risultati positivi, il Governo ha sostenuto, in sede europea, la necessità di prolungarne l’operatività, ottenendo le precedenti proroghe.

In continuità con tale impostazione, e in considerazione della comprovata efficacia dello strumento, l’Italia ha richiesto un’ulteriore proroga della misura che scadeva il 30 giugno 2026.

Il 17 giugno 2026, la Commissione europea ha adottato la proposta di deroga, successivamente sottoposta all’approvazione del Consiglio, che ha concesso l’autorizzazione con la decisione di esecuzione n. 1728/2026/UE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'UE del 15 luglio 2026 - Serie L.

Come aveva già anticipato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 77 del 30 giugno 2026, nelle more dell’autorizzazione comunitaria, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026.

Fonte: Consiglio UE decisione di esecuzione 10 luglio 2026 n. 1728 (GUUE 15 luglio 2026, Serie L)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Dottore commercialista e giornalista pubblicista

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