Con la Sentenza 14 luglio 2026 n. 125, la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema del limite massimo di età per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti scolastici, dichiarando illegittimo il limite massimo di 70 anni contenuto nell'art. 509 c. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994). La decisione affronta il conflitto tra la rigidità dei limiti anagrafici ordinamentali e lo risolve estendendo anche al citato tetto massimo il carattere di dinamicità che i requisiti pensionistici hanno assunto grazie alle norme sull'adeguamento alla speranza di vita.
Caso di specie
Il giudizio della Corte Costituzionale trae origine da un rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione relativo al caso di una dipendente scolastica collocata a riposo d'ufficio al compimento dei 67 anni. La lavoratrice, non avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), aveva chiesto di essere trattenuta in servizio per raggiungere l’anzianità minima, in base a quanto disp...
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