Con la risposta n. 140 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate conferma che, quando la concessione demaniale marittima è rilasciata in formato digitale come documento unico che integra testo e planimetria, l’imposta di bollo resta dovuta in misura forfettaria pari a 16 euro complessivi, senza alcun ulteriore bollo specifico sulla planimetria.
La rappresentazione grafica dell’area concessa non è considerata un allegato autonomo, ma parte integrante del provvedimento digitale e, come tale, “assorbita” nell’unico atto soggetto a imposta.
Il caso di specie riguarda il quesito di un ente che rilascia licenze demaniali marittime per aree del demanio, strutturate come titoli concessori formati da una componente testuale e da una planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione. Per tali atti, emessi in modalità digitale, l’ente già assolve l’imposta di bollo in misura forfettaria pari a 16 euro ai sensi del regime previsto per gli atti rilasciati per via telematica. Nella prassi operativa, le parti sottoscriventi attestano espressamente che il titolo, nelle sue componenti testuali e grafiche, costituisce un “unicum inscindibile e privo di allegati”, poiché ogni elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso. Da qui il dubbio se la planimetria, pur inserita nel corpo del documento informatico, dovesse essere considerata autonomamente rilevante ai fini dell’imposta di bollo, con conseguente necessità di ulteriore assolvimento, oppure no.
Si ricorda che l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 all’art. 1 assoggetta all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nella relativa Tariffa. In particolare, l’art. 4 della Tariffa, Parte I, prevede, in via ordinaria, l’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio sugli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione statale, regionale e locale, nonché degli enti pubblici, rilasciati anche in estratto o copia conforme. Il c. 1‑quater dello stesso articolo, introdotto dalla L. 147/2013, disciplina invece gli atti e provvedimenti rilasciati “per via telematica”, per i quali la nota 5 stabilisce un’imposta in misura forfettaria di 16 euro, “a prescindere dalla dimensione del documento”.
L’Agenzia ricorda inoltre che, in materia di documenti informatici, occorre fare riferimento al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e alle relative regole tecniche. In particolare, l’art. 20 c. 1‑bis del CAD stabilisce che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e produce gli effetti giuridici previsti quando è sottoscritto con firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata, oppure è formato mediante un processo conforme alle regole fissate da AgID. Le modalità tecniche sono definite dalle Linee guida e dal DPCM 13 novembre 2014 in tema di formazione, trasmissione, copia e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Su queste basi, l’Agenzia ribadisce l’orientamento già espresso nella risposta a interpello n. 558/2022: per i documenti rilasciati per via telematica, se prodotti in conformità alle linee guida del CAD e del DPCM 13 novembre 2014, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro, indipendentemente dalla dimensione del documento. Qualora invece il documento non presenti le caratteristiche del documento informatico “a norma”, trova applicazione il regime ordinario di cui all’art. 4 c. 1 della Tariffa, con applicazione del bollo di 16 euro per ogni foglio.
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