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Il caso esaminato dalle Entrate, con la Risp. AE 10 luglio 2026 n. 139, riguarda una società che, dopo aver completato una serie di investimenti in macchinari interconnessi nel biennio 2021-2022, è andata incontro a una crisi di governance dovuta al ricambio generazionale. Tale situazione ha portato allo scioglimento giudiziale della società per stallo assembleare. Nonostante la nomina di un liquidatore, l'attività d'impresa è proseguita in esercizio provvisorio fino alla revoca dello stato di liquidazione e alla successiva riorganizzazione dei rami aziendali tramite affitto e scissione.

L’Agenzia ha ricordato che la normativa esclude dall'agevolazione le imprese sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie volte alla chiusura definitiva dell’attività. Nel caso specifico, invece, la procedura ha avuto lo scopo di preservare l'operatività in attesa di un accordo di separazione patrimoniale. Di conseguenza, non essendosi mai interrotto l'esercizio dell'attività d'impresa, il requisito soggettivo per beneficiare del credito d'imposta è stato considerato pienamente integrato.

Il nodo dei ritardi nell'interconnessione dei macchinari

Un secondo aspetto rilevante riguarda il notevole disallineamento temporale tra l'entrata in funzione dei beni (avvenuta nel 2021-2022) e l'effettiva interconnessione informatica, completata solo nel 2025 a causa delle vicende societarie e di problemi tecnici legati alla separazione dei sistemi informativi.

L'Amministrazione finanziaria ha confermato la validità del diritto all'agevolazione, ribadendo che un ritardo nell'interconnessione non comporta la decadenza del bonus, ma ne fa semplicemente slittare in avanti la fruizione in misura piena. Tuttavia, viene specificato che la tardività deve dipendere da condizioni oggettive documentate e non da una scelta arbitraria del contribuente.

Trasferimento del credito tramite scissione societaria

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera al trasferimento del credito d'imposta residuo alla società neonata. Sebbene i crediti legati agli investimenti abbiano natura soggettiva e non siano generalmente cedibili a terzi, le operazioni straordinarie come la scissione (o la fusione) determinano una successione nei diritti e negli obblighi.

Poiché i beni agevolati sono confluiti all'interno del ramo d'azienda trasferito, l'operazione non configura un'ipotesi di decadenza o "recapture", in quanto il compendio aziendale mantiene inalterato il proprio livello qualitativo e tecnologico. La società beneficiaria potrà quindi compensare le quote del credito secondo le regole e le dinamiche temporali originariamente stabilite.

Fonte: Risp. AE 10 luglio 2026 n. 139

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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