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L'Agenzia delle Dogane ha emanato una nuova direttiva per standardizzare le procedure di controllo sulle merci extra-UE che fanno ingresso nel mercato unico. La Circ. AD 8 luglio 2026 n. 18 nasce per superare le divergenze applicative segnalate dagli uffici territoriali, focalizzandosi su due concetti cardine del diritto doganale e commerciale: l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato.

Secondo le linee guida fornite, questi due momenti non sempre coincidono. Se nella maggior parte dei casi lo sdoganamento comporta l'immediata commercializzazione, esistono scenari in cui la merce viene immessa in libera pratica ma non è ancora destinata alla vendita o al consumo nell'Unione. È il caso, ad esempio, dei prodotti importati per essere successivamente esportati in paesi terzi o delle merci stoccate che devono ancora essere adeguate ai requisiti di sicurezza europei.

Cosa cambia per le sanzioni e lo svincolo delle merci

Il fulcro operativo della Circolare risiede nella distinzione di tre scenari principali che i funzionari doganali si trovano a dover gestire durante le verifiche sulla conformità dei prodotti:

  • immissione sul mercato contestuale o antecedente allo sdoganamento: in caso di irregolarità o sospetta non conformità, scatta la consueta sospensione dello svincolo con segnalazione alle autorità competenti per l'avvio della procedura sanzionatoria;
  • sdoganamento senza contestuale immissione sul mercato: se la merce non è destinata alla distribuzione immediata nell'UE (perché diretta a mercati extra-UE o in attesa di essere messa a norma), non si deve procedere alla sospensione dello svincolo. Per attivare questa tutela, l'importatore deve presentare una specifica autocertificazione indicando il luogo di stoccaggio e l'effettivo utilizzo finale del bene. A tal fine, è stato istituito il nuovo codice documento 25AO. Una volta svincolata la merce, la dogana informerà la Guardia di Finanza per i successivi controlli sul territorio;
  • merci in custodia temporanea o regimi speciali: per i prodotti non ancora dichiarati per la libera pratica, l'ufficio doganale che rileva dubbi sulla sicurezza avviserà tempestivamente l'ufficio di destinazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, la contestazione immediata può avvenire solo se la violazione è contestuale o precedente alla libera pratica. Nei casi legati al codice 25AO o ai controlli a posteriori, l'illecito e la relativa sanzione scatteranno solo qualora l'indagine doganale (anche contabile) dimostri che il prodotto è stato effettivamente venduto o distribuito senza i requisiti richiesti.

Stop al sequestro amministrativo per i beni sotto vincolo doganale

La Circolare fornisce un importante chiarimento anche in merito agli strumenti cautelari a disposizione delle Dogane. Molti uffici avevano sollevato dubbi sull'applicabilità del sequestro amministrativo per le merci già bloccate in dogana.

L'ADM ha specificato che il sequestro amministrativo cautelare non trova applicazione se la merce è ancora sotto vincolo doganale, poiché la sospensione dello svincolo è già di per sé sufficiente a impedire che il prodotto non conforme sia distribuito o utilizzato. Il sequestro verrà attivato solo se espressamente previsto dalle norme speciali di settore o, nel caso di controlli a posteriori, se la merce illegale risulta ancora nella piena disponibilità fisica dell'operatore economico.

Fonte: Circ. AD 8 luglio 2026 n. 18

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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