Con la Risp. AE 8 luglio 2026 n. 137, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contratti denominati Simple Agreement for Future Equity (SAFE) rientrano a pieno titolo nella definizione di investimenti in convertendo.
Di conseguenza, gli investitori possono beneficiare della detrazione IRPEF potenziata al 65% già nel periodo d'imposta in cui viene effettuato il versamento, superando il vecchio principio che legava la detrazione all'effettivo aumento di capitale.
Le caratteristiche del contratto SAFE ammissibile
Per poter accedere al beneficio fiscale anticipato, lo strumento contrattuale adottato deve presentare specifiche caratteristiche di rischio analoghe al capitale di rischio. Nel caso esaminato, il SAFE prevede:
Adempimenti e tracciabilità del versamento
Per consolidare il diritto alla detrazione del 65%, la start-up innovativa e l'investitore devono seguire una precisa procedura di tracciabilità e contabilizzazione delle somme:
verifica del plafond: la società deve presentare istanza preventiva sulla piattaforma informatica ministeriale per verificare la disponibilità del plafond de minimis;
bonifico "parlante": l'investitore deve disporre il pagamento inserendo una specifica causale relativa al versamento in conto futuro aumento di capitale;
iscrizione a riserva: la start-up deve registrare le somme in un'apposita riserva patrimoniale vincolata, non distribuibile e utilizzabile solo per la futura conversione o per la copertura delle perdite.
Effetti della mancata conversione ed esclusioni
Il chiarimento più rilevante della Risp. AE 8 luglio 2026 n. 137 riguarda la stabilità del beneficio fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'effettiva conversione in equity non è un requisito necessario per mantenere l'agevolazione. Se il trigger event non si verifica o se la riserva viene intaccata per coprire le perdite della start-up, l'investitore conserva comunque la detrazione già fruita.
Il diritto all'agevolazione fiscale decade interamente qualora le somme versate vengano restituite all'investitore sotto qualsiasi forma (inclusi interessi o altre riserve) prima che sia trascorso l'holding period obbligatorio di tre anni previsto dalla legge.
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