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Non tutte le vetture sul mercato possono essere acquistate godendo dello sconto fiscale, poiché il legislatore ha introdotto precisi tetti basati sulla cilindrata del motore e sulla potenza complessiva del mezzo, differenziandoli in base alla tipologia di alimentazione.

Nello specifico, l'aliquota ridotta si applica ai veicoli che non superano i 2.000 centimetri cubici se dotati di un motore a benzina o con tecnologia ibrida. La soglia sale invece a 2.800 centimetri cubici per i modelli alimentati a gasolio (diesel) o dotati di propulsione ibrida diesel. Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato automobilistico verso l'elettrico puro, la normativa pone come limite invalicabile una potenza non superiore ai 150 kW.

Questi limiti numerici servono a perimetrare l'uso del beneficio a vetture di uso comune, escludendo i beni di lusso o le auto sportive. Il diritto all'agevolazione spetta direttamente alla persona con disabilità oppure al familiare che la ha fiscalmente a carico, a patto che il veicolo sia utilizzato in via prevalente o esclusiva per le necessità di locomozione del soggetto tutelato.

Il vincolo dei due anni e le conseguenze della cessione anticipata

Il nodo centrale che spesso genera dubbi riguarda la stabilità del possesso del veicolo. La Legge impone una sorta di vincolo di destinazione temporale: il mezzo deve rimanere di proprietà del disabile (o del familiare) per un periodo minimo di tempo.

Se il proprietario decide di procedere alla cessione a titolo oneroso o gratuito della vettura prima che siano decorsi due anni dalla data dell'acquisto, il diritto al beneficio decade retroattivamente. La normativa interpreta la vendita precoce come un venir meno delle esigenze di mobilità che avevano giustificato il sussidio statale originario.

Dal punto di vista pratico, l'effetto della decadenza è immediato e penalizzante. Il contribuente che ha venduto l’auto prima del biennio è obbligato a versare la differenza di imposta calcolata tra l'aliquota ordinaria, che attualmente si attesta al 22%, e l’aliquota ridotta del 4% che era stata applicata al momento della fatturazione. Si tratta di una quota pari al 18% del valore imponibile del veicolo al momento dell'acquisto, una cifra che può ammontare a diverse migliaia di euro e che va corrisposta direttamente all'Erario.

Quando la vendita è giustificata dal cambio di patologia

Il legislatore ha comunque voluto mantenere un approccio flessibile e profondamente umano, riconoscendo che le condizioni di salute e le capacità motorie permanenti di un individuo possono purtroppo subire variazioni o aggravamenti nel corso del tempo. Per questo motivo, è stata prevista una deroga fondamentale che cancella l'obbligo di restituzione del denaro.

La differenza d'imposta non deve essere pagata se il soggetto si trova nella necessità stringente di alienare il mezzo a causa del mutare della propria disabilità. Se l'evoluzione della patologia richiede modifiche strutturali diverse o l’installazione di nuovi ausili tecnologici che non sono fisicamente realizzabili sulla vettura posseduta, la vendita prima dei due anni non viene sanzionata.

In questa specifica situazione, il disabile vende il veicolo non per speculare, ma per liberare risorse e procedere all'acquisto di un nuovo autoveicolo idoneo sul quale eseguire gli adattamenti prescritti dalle commissioni mediche competenti. In questo modo, l'impianto normativo tutela il diritto primario alla mobilità della persona, adattandosi alle reali e mutate esigenze terapeutiche e assistenziali del cittadino.

La soluzione

Ai sensi della Tabella A, parte II, n. 31 DPR 633/72, sono soggetti all’aliquota IVA del 4% gli acquisti di autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico, per la locomozione di persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tuttavia, se l’auto viene venduta prima che siano passati 2 anni dall’acquisto, si perde il beneficio. In questo caso, occorrerà versare la differenza tra l’IVA ordinaria (22%) e quella ridotta (4%). La differenza di imposta non va pagata qualora il proprietario venda il mezzo prima dei 2 anni avendo, a causa del mutare della propria disabilità, la necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare adattamenti diversi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Federico Gavioli

- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

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