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La Grande Sezione della Corte di giustizia UE, con la sentenza 12 maggio 2026 nella causa C‑797/23 Meta Platforms Ireland c. AGCOM, ha confermato l’impianto della disciplina italiana di recepimento dell’art. 15 Dir. UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, intervenendo su un nodo cruciale del rapporto tra editori e piattaforme digitali.

La Corte qualifica il diritto riconosciuto agli editori di pubblicazioni giornalistiche come un vero e proprio diritto esclusivo, di natura preventiva: l’utilizzo online delle pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione richiede il previo consenso del titolare, che mantiene la facoltà di autorizzare, vietare o anche concedere gratuitamente l’uso dei contenuti. Ridurre tale posizione a un mero diritto a compenso ex post sarebbe contrario alla Direttiva, perché priverebbe gli editori del potere di bloccare gli utilizzi non autorizzati.

La pronuncia si inserisce nel percorso di modernizzazione del copyright avviato con la Dir. UE 2019/790, nata per riequilibrare il rapporto tra editoria e grandi piattaforme che, grazie a modelli di business fondati sull’aggregazione automatica di notizie, hanno intercettato una quota crescente di traffico e ricavi pubblicitari. L’obiettivo non è solo la tutela patrimoniale degli editori, ma anche la salvaguardia del pluralismo informativo e della sostenibilità economica del giornalismo professionale.

La Corte legittima il ruolo di AGCOM come “facilitatore” del riequilibrio negoziale: è compatibile con il diritto UE il meccanismo che attribuisce all’Autorità il potere di determinare l’equo compenso in caso di stallo tra editori e piattaforme, purché la decisione resti superabile e non sostituisca l’autonomia privata. Le parti restano libere di non concludere l’accordo o di pattuire condizioni diverse da quelle individuate dall’Autorità, che assume dunque una funzione di regolazione del processo più che di imposizione autoritativa del contenuto contrattuale.

Centrale è anche il riconoscimento, da parte della Corte, di una strutturale asimmetria informativa: le piattaforme dispongono dei dati su traffico, monetizzazione e ricavi generati dai contenuti giornalistici, mentre gli editori ne sono normalmente privi. Ciò giustifica obblighi informativi incisivi a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione e l’introduzione di un sistema sanzionatorio idoneo a renderli effettivi. In questa prospettiva, la Corte giudica proporzionata la sanzione fino all’1% del fatturato prevista dal regolamento AGCOM per l’inadempimento degli obblighi di disclosure.

La sentenza C-797/23 rappresenta molto più di una decisione interpretativa sull'art. 15 della Direttiva Copyright. Attraverso il riconoscimento della natura esclusiva del diritto degli editori, la valorizzazione delle asimmetrie informative e la legittimazione di strumenti “facilitatori” del riequilibrio del potere negoziale delle parti, la Corte contribuisce a delineare un modello europeo di governo dell'economia digitale fondato sulla redistribuzione del valore generato dai contenuti e dai dati.

Il copyright, in questa prospettiva, non opera più soltanto come strumento di protezione della creatività, ma assume una funzione ulteriore di regolazione dei rapporti economici tra produttori di contenuti e intermediari tecnologici.

Restano aperte, sul piano pratico, le questioni del “come” e del “quanto” dell’equo compenso, affidate alla buona fede delle negoziazioni tra editori e piattaforme, ma entro un perimetro regolatorio che rafforza la posizione degli editori e mira a garantire una remunerazione ragionevole ed equa, a beneficio dell’intero ecosistema informativo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di Alessandra Lucchini - Phd – Avvocato - co-titolare Studio legale Lucchini Pellegrini

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