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L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche mirate (Amendments to the Fair Value Option for Investments in Associates and Joint Ventures) per chiarire quali investimenti in società collegate e joint venture un'impresa può scegliere di valutare utilizzando l'opzione del fair value prevista dallo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture.

La motivazione alla base delle modifiche

Mentre le imprese si preparano ad applicare l'IFRS 18 Presentazione e informativa nel bilancio, alcuni stakeholder hanno segnalato interpretazioni divergenti su come i nuovi requisiti di tale principio interagiscano con l'opzione del fair value prevista dallo IAS 28. Questa problematica ha conseguenze dirette sulle modalità di classificazione di ricavi e costi nel conto economico.

L'IASB ha deciso di pubblicare queste modifiche poiché alcuni stakeholder, in particolare quelli operanti nel settore assicurativo, hanno segnalato l'esistenza di prassi applicative divergenti riguardo ai requisiti per l'opzione del fair value previsti dallo IAS 28. Gli stakeholder hanno inoltre informato l'IASB sugli effetti di tale divergenza sulla classificazione di ricavi e costi nel conto economico, ai sensi dell'IFRS 18 Presentazione e informativa nel bilancio.

Lo IAS 28

Come noto, lo IAS 28 richiede a un investitore di contabilizzare i propri investimenti in società collegate utilizzando il metodo del patrimonio netto (equity method). L'IFRS 11 richiede a un investitore di contabilizzare i propri investimenti in joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto (con alcune limitate eccezioni). Lo IAS 28 disciplina le modalità di applicazione del metodo del patrimonio netto nella contabilizzazione degli investimenti in società collegate e joint venture.

Una società collegata è un'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole è il potere di partecipare alle decisioni di politica finanziaria e gestionale della partecipata, senza tuttavia detenere il potere di controllo o di controllo congiunto su tali politiche.

Se un'entità detiene, direttamente o indirettamente (ad esempio tramite società controllate), una quota pari o superiore al 20% dei diritti di voto della partecipata, si presume che l'entità eserciti un'influenza notevole. Una joint venture è un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che ne detengono il controllo congiunto hanno diritti sul patrimonio netto dell'accordo stesso.

Secondo il metodo del patrimonio netto, al momento della rilevazione iniziale l'investimento in una società collegata o in una joint venture è iscritto al costo. Il valore contabile viene successivamente aumentato o diminuito per riconoscere la quota di pertinenza dell'investitore degli utili o delle perdite successivi della partecipata, e per includere tale quota nell'utile o nella perdita dell'investitore. Le distribuzioni ricevute dalla partecipata riducono il valore contabile dell'investimento. Possono inoltre risultare necessarie rettifiche al valore contabile in conseguenza di variazioni della quota proporzionale di interessenza dell'investitore nella partecipata, e in relazione al conto economico complessivo (other comprehensive income) della partecipata.

Le criticità segnalate dagli stakeholder e le modifiche

L'IASB è intervenuto per garantire coerenza applicativa in vista della data di entrata in vigore dell'IFRS 18 elaborando modifiche focalizzate sulle criticità individuate, che riguardavano:

  1. la mancanza di chiarezza sul significato di "entità simili, incluse le imprese di assicurazione che gestiscono fondi collegati a polizze di investimento" (similar entities including investment-linked insurance funds), e su quanto restrittivamente o estensivamente tale descrizione dovesse essere interpretata; e
  2. le diverse interpretazioni sulla relazione tra l'ambito di applicazione dell'opzione del fair value nello IAS 28 e i requisiti dell'IFRS 18 relativi alle specifiche attività operative principali (main business activities).

L'IASB ha concluso che chiarire il significato di "entità simile" facendo riferimento ai requisiti dell'IFRS 18 relativi alle specifiche attività operative principali avrebbe risolto le criticità individuate. Pertanto, le modifiche chiariscono che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 18-19 dello IAS 28, le entità simili comprendono quelle la cui attività operativa principale consiste nell'investire in particolari tipologie di attività (come previsto dal paragrafo 49(a) dell'IFRS 18).

Le modifiche hanno un ambito di applicazione deliberatamente ristretto, limitato alle specifiche criticità segnalate dagli stakeholder, senza alterare la prassi esistente né generare conseguenze indesiderate in altre parti degli IFRS Accounting Standards.

Data di entrata in vigore delle modifiche

Le modifiche si applicano a partire dal momento in cui un'impresa adotta per la prima volta l'IFRS 18.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Matteo Ogliari

- Partner Deloitte

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