A differenza della tredicesima mensilità, imposta dalla legge (art 17 DPR 1070/60) e di cui beneficia la generalità dei lavoratori dipendenti in Italia, la quattordicesima, anche detta premio annuale o premio ferie, è un emolumento aggiuntivo della retribuzione e la sua corresponsione o meno dipende dalle previsioni del CCNL applicato dall’impresa. In particolare ne prevedono la corresponsione i ccnl di riferimento dei seguenti settori merceologici:
In aggiunta ai lavoratori in forza, sono beneficiari della quattordicesima anche i pensionati, cui è corrisposta d’ufficio direttamente dall’inps.
La contrattazione collettiva
L’istituto è regolato dalla contrattazione collettiva, che ne dispone non solo la spettanza o meno, ma anche il momento di percezione della stessa, quali emolumenti debbano essere conteggiati al fine di definirne l’importo, eventuali causali di assenza dal lavoro che ne escludano la maturazione.
Di seguito si propone un riepilogo delle indicazioni in materia riportate da alcuni dei principali contratti collettivi applicati dalle imprese italiane:
Particolare risulta la previsione del contratto collettivo delle cooperative sociali che all’art 79 bis stabilisce l’ammontare della quattordicesima in “un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione”.
Come si evince seppure solitamente la quattordicesima sia equiparabile ad una mensilità della retribuzione globale di fatto in corso nel mese in cui viene corrisposta è sicuramente il caso di verificare nel dettaglio le previsioni in materia stabilite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Calcolo della quattordicesima
La quattordicesima mensilità è un elemento di retribuzione cd indiretto il cui diritto è stabilito dalla contrattazione collettiva (o in assenza eventualmente può essere introdotto dalla contrattazione aziendale di secondo livello) e il cui importo è calcolato su base rateale nel corso dell’anno di lavoro. La misura dell’indennità infatti prende come riferimento la retribuzione corrisposta al lavoratore ma potrebbe scostarsi da questa in quanto l’importo è strettamente connesso al numero di mesi di lavoro che il lavoratore ha svolto nel corso dell’anno. Inoltre spesso i CCNL identificano l’anno di maturazione della quattordicesima mensilità non nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ma bensì nei 12 mesi intercorrenti tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, una eventuale assunzione o anche cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione determineranno una riduzione dell’importo della quattordicesima cui il lavoratore avrà diritto.
Il meccanismo rateale utilizzato nella definizione dell’importo spettante di quattordicesima è il medesimo utilizzato per la quantificazione della tredicesima mensilità con un diverso periodo annuale di riferimento:
Inoltre, talvolta la retribuzione assunta come riferimento per la quantificazione delle due mensilità aggiuntive potrebbe essere diversa (come abbiamo visto essere il caso dell’art 79 bis del ccnl cooperative sociali) e/o escludere la maturazione dei ratei mensili al ricorrere di alcune casistiche. A questo proposito sempre il ccnl delle cooperative sociali stabilisce che la maturazione dei ratei di quattordicesima non spetta per “il periodo trascorso in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio”.
Esempio di calcolo
Tizio inizia il suo rapporto di lavoro presso la società Alfa il 1° settembre.
Tizio ha pertanto maturato:
Tizio percepisce una retribuzione mensile di € 2.500,00, pertanto il rateo mensile delle mensilità aggiuntive è di € 208,33 (€ 2.500,00/12).
L’importo delle mensilità aggiuntive risulta pari a:
Dal punto di vista payroll
Alla stessa stregua della tredicesima, anche la quattordicesima costituisce di fatto reddito di lavoro dipendente. Anche questo emolumento di retribuzione deve essere pertanto assoggettato a contribuzione e ad imposte, nelle medesime modalità del trattamento economico mensilmente riconosciuto al lavoratore. Dal punto di vista strettamente tecnico di elaborazione delle paghe la quattordicesima mensilità risulta:
A questo proposito si richiama art. 23 DPR 600/73 che prevede espressamente che le mensilità aggiuntive e le erogazioni assimilabili (gratifiche natalizie e pasquali, gratifiche annuali di bilancio, premi trimestrali, semestrali e annuali) anche se vengono erogate contemporaneamente alla retribuzione mensile, devono essere scisse da questa per il calcolo dell'imposta.
Elementi esclusi e assenze che sospendono la maturazione
Come abbiamo visto, le regole alla base della determinazione della quattordicesima sono rimesse alla contrattazione collettiva possiamo a livello generale dire che solitamente i seguenti elementi di reddito non rientrano nella retribuzione di fatto assunta come parametro dalla contrattazione collettiva:
D’altro canto sono solitamente elementi inclusi nella base di calcolo:
Con riferimento alle assenze dal lavoro sono generalmente utili ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità le seguenti:
Risultano invece generalmente escluse dalla maturazione le seguenti causali di assenza:
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