Donazione di usufrutto sul fondo agricolo (Risp. AE 25 giugno 2026 n. 130)
Con la Risp. AE 25 giugno 2026 n. 130, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una madre, piena proprietaria di un fondo rustico, intenzionata a donare l'usufrutto al figlio (imprenditore agricolo professionale). Quest'ultimo intendeva costituire un compendio unico, impegnandosi a coltivarlo direttamente per almeno dieci anni, al fine di beneficiare dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
L'Agenzia ha però espresso parere negativo. La normativa di favore si applica infatti esclusivamente al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Nel dettaglio, è stato precisato che:
il termine "trasferimento" si riferisce solo agli atti che comportano il passaggio della proprietà o di un diritto reale preesistente da un soggetto a un altro;
la costituzione dell'usufrutto da parte del pieno proprietario non configura un trasferimento, bensì la creazione di un diritto reale minore che genera una compressione del diritto di proprietà (che diventa nuda proprietà).
Di conseguenza, chi riceve l'usufrutto tramite donazione non può accedere alle esenzioni fiscali previste per il compendio unico.
Successione, conti correnti e acquisto di BOT (Risp. AE 25 giugno 2026 n. 131)
La Risp. AE 25 giugno 2026 n. 131 si occupa invece di risparmio tradito dalle tempistiche bancarie al momento dell'apertura di una successione. Il caso riguardava una contribuente che aveva acquistato dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) tramite la propria banca poche ore prima di morire. L'istituto di credito aveva però registrato l'operazione sul conto corrente (data valuta) due giorni dopo il decesso, rilasciando una certificazione di consistenza con un saldo contabile più elevato.
Gli eredi hanno chiesto se fosse corretto dichiarare il saldo effettivo decurtato della somma spesa per i titoli. L'Agenzia delle Entrate ha dato ragione ai contribuenti, evidenziando che:
le annotazioni bancarie hanno un valore puramente contabile e dichiarativo;
per identificare la base imponibile dell'attivo ereditario rileva il momento di perfezionamento dell'operazione (data di esecuzione) e non quello della liquidazione finanziaria (data valuta);
poiché l'ordine d'acquisto dei titoli di Stato era stato eseguito prima della morte, la liquidità era già uscita giuridicamente dal patrimonio della de cuius.
I contribuenti possono quindi sottrarre l'importo dell'acquisto dal saldo contabile comunicato dalla banca. Questa distinzione è fondamentale, poiché i titoli del debito pubblico godono della totale esenzione dall'imposta di successione, riducendo così il carico fiscale complessivo sull'asse ereditario.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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