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Il 31 luglio 2026 scatta la prima scadenza della Rottamazione-quinquies, data entro cui versare l'unica soluzione o la prima rata (minimo 100 euro) del piano a lungo termine (fino a 54 rate bimestrali con scadenze fino al maggio 2035).

Rottamazione-quinquies: in arrivo le comunicazioni delle somme dovute

Con la messa a disposizione, dal 23 giugno 2026, della comunicazione delle somme dovute, la Rottamazione-quinquies entra nella fase attuativa successiva alla presentazione delle istanze di adesione scadute il 30 aprile 2026.

Per i contribuenti che hanno tempestivamente presentato domanda entro il 30 aprile scorso, è giunto il momento decisivo della verifica dell’esito, della ricostruzione puntuale del perimetro dei carichi ammessi alla definizione agevolata e della predisposizione dei successivi adempimenti di pagamento.

La disciplina della rottamazione è contenuta nella Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto una nuova definizione agevolata riferita ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, purché derivanti dall’omesso versamento di imposte emergenti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale, nonché dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Il beneficio consiste, come noto, nella possibilità di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, restando dovuti il capitale e le spese per procedure esecutive e notificazione della cartella.

Sotto il profilo procedurale, dopo avere fissato al 30 aprile 2026 il termine entro cui presentare le domande di adesione alla sanatoria, il legislatore ha previsto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione debba comunicare ai debitori entro l’ormai prossimo 30 giugno 2026 l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e la relativa scadenza.

In anticipo rispetto al termine di legge, dal 23 giugno l’Ade-R ha iniziato ad inviare le suddette comunicazioni consentendo quindi ai contribuenti di conoscere con un certo anticipo il contenuto effettivo del piano loro attribuito. Proprio in questi giorni, infatti, ai contribuenti interessati sono giunte le previste informazioni con modalità che variano in base al canale utilizzato per la presentazione della domanda:

  • se l’istanza è stata trasmessa tramite area riservata, con accesso mediante SPID, CIE, CNS – o, per professionisti e imprese, anche mediante credenziali dell’Agenzia delle Entrate - la comunicazione è resa disponibile esclusivamente nell’area autenticata del portale e ciascun interessato dovrà quindi autonomamente reperirla dal proprio cassetto telematico AdeR;
  • se invece la domanda è stata inoltrata tramite area pubblica, previa compilazione del form e allegazione del documento di riconoscimento, il contribuente riceve la documentazione secondo le modalità indicate in sede di domanda, oltre alla disponibilità dei dati tramite i servizi telematici dell’ente.

La comunicazione delle somme dovute costituisce il documento ufficiale attraverso il quale l’agente della riscossione definisce la posizione del debitore all’esito dell’istruttoria sull’istanza. In essa risultano indicati

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda,
  • l’importo complessivamente dovuto ai fini della definizione agevolata,
  • il calendario delle scadenze coerente con la modalità di versamento prescelta
  • i moduli di pagamento precompilati, oltre alle istruzioni per l’eventuale attivazione della domiciliazione bancaria.

In termini sostanziali, è questo il passaggio nel quale la volontà unilaterale di aderire alla sanatoria si traduce in una concreta obbligazione di pagamento scandita secondo il piano approvato dall’Agente della riscossione.

Si rammenta che la Rottamazione-quinquies consente forme di pagamento molto più vantaggiose rispetto al passato con la possibilità di ottenere pinai di ammortamento con durata fino a 9 anni: la legge consente infatti il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero in un massimo di 54 rate bimestrali con le ultime tre rate del 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale, decorrono interessi al tasso del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

E’ utile ricordare che vige il limite minimo di 100 euro per ciascuna rata: ne consegue che, ove la rateazione opzionata dal contribuente determini rate di importo inferiore alla soglia minima, il numero delle rate sarà rideterminato d’ufficio dall’Agente della riscossione: il contribuente quindi dovrà verificare con attenzione la comunicazione ricevuta poiché il piano effettivamente assegnato potrebbe non coincidere con quello teoricamente indicato in sede di domanda.

La fase attuale è rilevante anche per la corretta gestione della procedura di effettivo pagamento: in allegato alla comunicazione sono resi disponibili i moduli di pagamento relativi alle prime rate, mentre per le rate ulteriori i bollettini saranno progressivamente reperibili nell’area riservata del portale. Resta inoltre utilizzabile il servizio “ContiTu” che consente di selezionare soltanto alcuni dei carichi contenuti nella comunicazione complessiva, qualora il contribuente intenda perfezionare la definizione agevolata solo in relazione a una parte delle poste iscritte a ruolo.

Dal punto di vista operativo, il contribuente che riceve oggi la comunicazione è quindi chiamato a svolgere una serie di verifiche puntuali:

  • controllare l’esito dell’istanza;
  • accertare la corretta individuazione dei carichi ammessi;
  • verificare l’importo residuo dovuto in definizione;
  • prendere atto dell’eventuale rimodulazione d’ufficio del numero di rate; acquisire i moduli di pagamento;
  • valutare, se del caso, il ricorso al servizio Conti Tu; predisporre l’eventuale domiciliazione bancaria.

Osservazioni

La prima scadenza del 31 luglio 2026 assume rilievo decisivo non solo sul piano dell’adempimento, ma anche sotto il profilo del consolidamento degli effetti sostanziali e processuali della procedura. A tal riguardo giova ricordare che, limitatamente ai carichi ricompresi nell’istanza, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive e non può proseguire quelle già iniziate, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; restano tuttavia fermi i vincoli già iscritti, quali ipoteche e fermi amministrativi.

In termini sistematici, la Rottamazione-quinquies conferma l’impostazione ormai tipica delle definizioni agevolate affidate all’Agente della riscossione: alleggerimento del carico accessorio con stralcio di sanzioni ed interessi, ampia dilazione temporale, canale telematico esclusivo per la domanda, effetti sospensivi immediati e progressivo perfezionamento subordinato al pagamento.

Al contempo, l’intervento normativo del 2026 amplia la finestra temporale dei carichi definibili e consente l’accesso anche a posizioni già interessate da precedenti rottamazioni decadute, purché sussistano i presupposti previsti dalla legge.

Resta tuttavia da segnalare che, pur intervenendo con una disciplina più ampia (comprendendo i carichi del 2023) e in parte più vantaggiosa (con rateazioni fino a 9 anni), il legislatore non ha più eliminato i vincoli introdotti in questa ultima sanatoria correlati alla natura dei controlli dai quali devono scaturire i debiti stessi. Infatti, la definizione quinquies non sarà una sanatoria per le sanzioni derivanti dai c.d. controlli sostanziali, ma una misura dedicata alle sole imposte:

  • dichiarate e non versate,
  • corrette dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito dei controlli automatici e formali.

Tutto ciò che esce da questo perimetro ne è escluso, anche se poi confluito in un ruolo posto in riscossione tramite cartella.

In questo modo il legislatore ha limita la sanatoria ai debiti “di pagamento” ed evitato che la definizione diventasse uno strumento per condonare, tra le altre, le sanzioni irrogate con contestazioni di natura sostanziale e trasfuse in avvisi di accertamento.

Pertanto, chi ha debiti (anche recenti del 2022–2023) ma derivanti da controlli ed accertamenti sostanziali, anche se già posti in riscossione, non può accedere alla definizione; al contrario, chi ha debiti (anche molto vecchi per anni 2000–2005) derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate potrà rottamarli, senza limiti di anzianità.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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Francesco Verderosa

- Dottore Commercialista, Tributarista, Pubblicista

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