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Con 94 voti a favore e 61 contrari, il Senato ha confermato la fiducia al Governo e approvato in via definitiva la legge di conversione del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026), nel testo votato dalla Camera lo scorso 10 giugno.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, gli emendamenti introdotti durante l'iter di conversione hanno modificato alcune delle disposizioni già presenti e introdotto 11 nuovi articoli, portando il totale a 29.
L'ultimo passaggio per la conversione, la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, dovrà avvenire entro il 29 giugno.

Bonus Donne, Giovani e ZES 2026 confermati

Nel Capo I, la legge di conversione conferma la nuova disciplina degli esoneri contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono donne e giovani under 35 svantaggiati o ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno (artt. 1, 2 e 3), peraltro già operativi. Sostanzialmente immutati anche gli incentivi alla stabilizzazione dei contratti a termine (art. 4) e quello alla conciliazione tra famiglia e lavoro (art. 6). Tra le novità, l'istituzione del "tutor per la sostenibilità economica" per chi perde il lavoro (art. 6-bis) e una norma che prevede il mantenimento della posizione nelle graduatorie di collocamento per lavoratori disabili anche in caso di assunzione con contratto a termine o di apprendistato (art. 6-ter).

Salario giusto: centralità del CCNL e definizione di TEC

Il Capo II, dedicato al cd. "salario giusto", vede riscritto l'art. 7 il quale impone ai datori di lavoro privati che il trattamento economico complessivo (TEC) del lavoratore non sia inferiore a quanto stabilito dai CCNL delle organizzazioni più rappresentative. La definizione di TEC (art. 7 c. 4-bis) include tutte le voci retributive fisse e continuative, il welfare contrattuale generalizzato e le mensilità aggiuntive, escludendo invece i trattamenti variabili individuali come premi e indennità ad personam. Il rispetto di questo standard è inoltre condizione per accedere agli incentivi contributivi previsti dal decreto.

Incentivi al rinnovo dei CCNL e definizione di TEC

Aggiornato in sede di conversione l'art. 10, che disciplina il periodo intercorrente tra la scadenza e il rinnovo dei contratti collettivi, imponendo alle parti procedure che garantiscano regolarità nei rinnovi e adeguata copertura economica transitoria. La novità principale è l'adeguamento automatico delle retribuzioni al 50% dell'IPCA-NEI qualora il rinnovo non avvenga entro 9 mesi dalla scadenza. Nei settori stagionali, ad alta variabilità di ricavi o in ambito sociosanitario, l'adeguamento è demandato alla contrattazione collettiva, nel rispetto dello stesso tetto del 50%.

Confermate con minimi aggiustamenti le norme di cui all'art. 11, sugli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro. 

Contrasto al caporalato digitale e ulteriori disposizioni urgenti

Sostanzialmente confermato anche l'impianto del Capo III, dedicato al contrasto del caporalato digitale e alla tutela dei cd. rider (art. 11-bis - 15).

Ben 6, infine, i nuovi articoli aggiunti al Capo IV (Ulteriori disposizioni urgenti). Tra questi si segnalano:

  • nuove regole per gli organi e le prestazioni delle forme pensionistiche complementari (art. 16-bis e art. 17-ter);
  • nuovo regime per il distacco a fini di salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva (art. 16-quater);
  • nuovo limite temporale massimo di 36 mesi per la somministrazione a tempo indeterminato, cd. staff leasing (art. 16-quinquies).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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