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Un iscritto all’albo che svolge attività professionale come dipendente a tempo pieno di un’azienda privata può essere dominus di un tirocinante, anch’egli dipendente full time della stessa società, purché siano rispettati alcuni requisiti sostanziali e formali. Lo ha confermato il CNDCEC con il pronto ordini n. 48/2026.

Il quesito riguarda un iscritto esonerato dall’obbligo formativo nel triennio precedente, che non esercita la professione in forma autonoma con partita IVA, ma è assunto a tempo pieno in un’azienda privata, dove svolge mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l’attività oggetto di tirocinio. Per il triennio in corso l’iscritto non beneficia di alcun esonero formativo.

Si ricorda che il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’accesso all’esame di Stato, che comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione, secondo il criterio di assiduità di almeno 20 ore settimanali previsto dal regolamento sul tirocinio (DM 7 agosto 2009 n. 143). L’attività professionale, sottolinea il documento, può essere svolta dall’iscritto non solo come libero professionista, ma anche come dipendente di una società o di un ente, a condizione che le mansioni rientrino tra quelle tipiche della professione individuate dall’art. 1 D.Lgs. 139/2005. In questa prospettiva, anche il dominus dipendente può garantire al tirocinante un percorso formativo idoneo, se le attività svolte sono effettivamente di natura professionale.

Per supportare gli Ordini nella valutazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce di acquisire dall’iscritto-dipendente, oltre alle dichiarazioni già previste dal regolamento, anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000. Tale dichiarazione dovrà specificare l’inquadramento del professionista all’interno della società o dell’ente e descrivere le attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente, così da consentire all’Ordine di verificare la coerenza con le attività professionali tipiche e con gli obiettivi del tirocinio.

Quanto al requisito formativo del dominus, il regolamento del tirocinio richiede, oltre ad almeno cinque anni di iscrizione all’albo, l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine. Sul punto, il CNDCEC ribadisce un principio già affermato in passato: non può considerarsi “non assolto” un obbligo formativo per il quale sia stato concesso l’esonero. Di conseguenza, l’esonero fruito nel triennio precedente non preclude la possibilità di assumere l’incarico di dominus, fermo restando che per il triennio in corso l’obbligo formativo deve risultare regolarmente adempiuto.

Il documento rinvia, infine, all’informativa 23/2011 e al PO 91/2023 per gli approfondimenti sulla computabilità, ai fini del tirocinio, delle ore di lavoro svolte dal tirocinante alle dipendenze della stessa società in cui il dominus esercita l’attività professionale come dipendente.

Fonte: PO CNDCEC 23 giugno 2026 n. 48

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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