Nel caso oggetto dell'Ordinanza 4 giugno 2026 n. 17966 della Corte di Cassazione, la Corte d’appello territorialmente competente respingeva il gravame proposto dall’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso dallo stesso presentato, volto ad accertare la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica riconosciuta ad una lavoratrice, sul presupposto del mancato perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’accesso al prepensionamento ai sensi dell’art. 37 L. 416/1981.
In particolare, l’ente previdenziale contestava il diritto alla prestazione a seguito dell’annullamento in autotutela della contribuzione figurativa connessa alla CIGS, prevista dall’art. 35 della medesima legge a favore del personale del settore editoriale in caso di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 luglio 2013 al 31 luglio 2013.
Avverso la pronuncia di merito proponeva ricorso per cassazione l’INPS a cui resisteva con controricors...
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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