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I sostituti d'imposta che erogano compensi a intermediari assicurativi e produttori di quarto gruppo operanti nel regime forfetario restano pienamente obbligati all'emissione e all'invio telematico del Modello (Risp. AE 22 giugno 2026 n. 127).

La regola generale prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2024, i committenti siano esonerati dal trasmettere la Certificazione Unica per i professionisti in regime forfetario. Questo taglio della burocrazia si basa su un principio semplice: l'anagrafe tributaria incamera già tutti i dati dei compensi in tempo reale grazie all'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Tuttavia, esistono delle eccezioni operative. I produttori assicurativi di quarto gruppo effettuano prestazioni esenti da IVA e sono esonerati sia dall'emissione della fattura elettronica sia dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria non ha modo di conoscere questi flussi finanziari. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, senza il transito dei dati nel Sistema di Interscambio (SDI), l'esonero della Certificazione Unica decade. Il committente deve inviare il Modello per non privare il fisco delle informazioni necessarie alla ricostruzione dei redditi.

Come compilare i Modelli 2025 e 2026

La stessa Agenzia ha fornito indicazioni precise e pratiche sulle modalità di compilazione dei Modelli fiscali, differenziando le annualità:

  • Certificazione Unica 2025 (compensi 2024): le somme non soggette a ritenuta vanno esposte al punto 7, indicando il codice 25 al punto 6. Si tratta di un codice generico usato per i contribuenti forfetari che non richiedono la fattura elettronica;

  • Certificazione Unica 2026 (compensi 2025): per i redditi riferiti all'anno precedente, i committenti dovranno invece utilizzare il codice 24 al punto 6. Questo codice, originariamente nato per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, è ritenuto il più corretto per identificare tutte le somme escluse dall'esonero della Certificazione Unica.

Sanzioni azzerate per buona fede

L'intreccio tra l'esenzione IVA e le nuove regole di semplificazione ha generato una evidente incertezza interpretativa. Per questa ragione, l'Agenzia delle Entrate ha confermato una linea morbida a tutela dell'affidamento e buona fede dei contribuenti.

Gli uffici preposti al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni per tutti i committenti che provvederanno all'invio tardivo delle certificazioni o alla trasmissione di Modelli a rettifica per le annualità 2024 e 2025, purché l'invio sia finalizzato a integrare i dati mancanti. È comunque opportuno che le agenzie assicurative informino tempestivamente i propri collaboratori del parere ricevuto per allineare le rispettive posizioni fiscali.

Fonte: Risp. AE 22 giugno 2026 n. 127

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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