Con la Circ. AD 16 giugno 2026 n. 15 vengono fornite le istruzioni per accedere alla procedura semplificata di rilascio del certificato A.TR., il documento che attesta la posizione di libera pratica delle merci negli scambi tra Unione Europea e Turchia.
La semplificazione permette agli operatori idonei di non presentare le merci né la richiesta cartacea all'ufficio doganale d'esportazione.
Chi può richiedere lo Status di Esportatore Autorizzato A.TR.?
La qualifica non è accessibile a tutti. La Circolare specifica chiaramente che la domanda può essere presentata esclusivamente dall'operatore economico che riveste la nozione di esportatore ai sensi dell'art. 1, par. 19 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.
Per ottenere lo status devono coesistere due requisiti fondamentali:
frequenza delle spedizioni: l'operatore deve effettuare esportazioni regolari verso la Turchia per le quali è richiesto il certificato A.TR.;
garanzie doganali: il richiedente deve offrire massima affidabilità per il controllo del carattere delle merci.
Sono tassativamente esclusi i soggetti che forniscono servizi logistici e di assistenza doganale (come spedizionieri, doganalisti, vettori e case di spedizione), a meno che non rientrino nei casi specifici di esportazione Ex Works o accordi ALS particolari.
Come presentare la domanda e tempi di istruttoria
La richiesta per lo status di Esportatore Autorizzato A.TR. deve essere redatta secondo il modello ufficiale, firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata tramite PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente (individuato in base al luogo in cui è tenuta la contabilità principale dell'azienda).
Il procedimento di controllo e istruttoria da parte delle Dogane deve concludersi entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Una volta rilasciata, l'autorizzazione ha validità illimitata.
Codice identificativo e pre-autenticazione
Ogni nuovo provvedimento sarà censito tramite un codice alfanumerico univoco annuale (es. IT/ATR/001/LA1/26) contenente la sigla dello Stato, la tipologia di certificato, un numero progressivo, la sigla dell'ufficio ADM emittente e l'anno di rilascio.
A seconda della decisione dell'autorità, il certificato A.TR. potrà essere gestito in pre-autenticazione (con l'annotazione "procedura semplificata" nel campo 8) oppure tramite l'apposizione di un timbro speciale autorizzato direttamente sui moduli.
Regime transitorio: le scadenze da ricordare
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026. L'Agenzia ha inoltre fissato una finestra temporale per l'adeguamento: gli uffici doganali avranno tempo fino al 1° gennaio 2027 per aggiornare i provvedimenti già in essere e allinearli alle nuove istruzioni operative. Con l'entrata in vigore della presente Circolare, vengono ufficialmente superate le vecchie prassi emergenziali nate durante la pandemia da Covid-19 e tutte le precedenti Note e Circolari sul tema.
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