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Approvata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, la bozza di decreto legislativo delegato attuativo della L. 132/2025 (rubricato "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione"), in conformità all'AI Act europeo, introduce una disciplina che incide sul lavoro attraverso il governo dei processi decisionali assistiti da AI, la qualificazione della formazione e della riqualificazione professionale quale presidio della transizione tecnologica e l’inclusione dei sistemi algoritmici tra i fattori da valutare nella prevenzione dei rischi.

La disciplina presenta una tecnica regolatoria ibrida, perché affianca obblighi di matrice euro-unitaria, raccordi con il GDPR (Reg. UE 670/2016) e con il D.Lgs. 152/1997, innesti nel sistema prevenzionistico del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e previsioni sul lavoro professionale e sull’equo compenso, con un effetto complessivo che sposta l’AI dal piano dell’innovazione organizzativa al piano della legittimità dell’esercizio del potere, della prova e della responsabilità.

AI e rapporto di lavoro: la "visione antropocentrica" si fa norma

Nel Capo III della bozza di decreto, le disposizioni dedicate al rapporto di lavoro assumono particolare rilievo tenuto conto che processi decisionali assistiti da sistemi di AI si collocano nel punto di contatto tra l’AI Act, il GDPR e la disciplina nazionale sulla trasparenza delle condizioni di lavoro. Il regolamento europeo qualifica come "ad alto rischio" numerose applicazioni impiegate nella gestione delle risorse umane, poiché sistemi destinati alla selezione del personale, alla valutazione delle prestazioni, all’assegnazione dei compiti, al monitoraggio dell’attività, alla progressione professionale o alla cessazione del rapporto incidono direttamente sulle opportunità occupazionali e sulle condizioni concrete di svolgimento della prestazione.

L’art. 41 della bozza di D.Lgs. recepisce tale sfondo, ma formula la garanzia lavoristica con riferimento alla decisione relativa alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto, oltre ai provvedimenti disciplinari, e richiama la definizione generale di sistema di AI contenuta nel regolamento europeo. Da tale scelta deriva una tutela che sarà tenuto a misurarsi sul ruolo effettivo dell’output a prescindere dalla classificazione dello strumento secondo le aree di rischio previste dall’AI Act.

La classificazione del sistema come "ad alto rischio" conserva rilievo per gli obblighi propri del regolamento europeo; ma l’art. 41 della bozza pare costruire una clausola lavoristica di controllo funzionale, agganciata alla decisione che investe il lavoratore. L’etichetta commerciale del sistema, la sua presentazione come applicativo gestionale, modulo HR, piattaforma di produttività o strumento di analisi dei dati aziendali assumono valore recessivo rispetto al contenuto operativo del processo, se l’output ordina candidature, assegna punteggi, formula graduatorie, rileva anomalie, valuta performance, orienta rinnovi, suggerisce misure disciplinari o incide su scelte espulsive. La verifica giuridica dovrà quindi concentrarsi sulla relazione tra sistema e decisione, con una valutazione sostanziale della sequenza procedimentale, dei margini di intervento umano e della documentazione disponibile.

Il fatto che la decisione finale sia riservata a una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo introduce un criterio di legittimità dell’esercizio del potere datoriale, poichè la persona chiamata a decidere dovrà disporre degli elementi necessari per comprendere l’incidenza del sistema, valutare dati ulteriori, apprezzare il caso concreto e assumere una motivazione propria.

La nullità del licenziamento prevista dall’ultimo comma della norma in caso di violazione del presidio dei processi decisionali automatizzati consente al lavoratore di spostare l’impugnazione del recesso dalla sola giustificazione sostanziale alla ricostruzione del procedimento che ha condotto alla scelta datoriale. Il giudizio potrà, quindi, riguardare altresì le policy aziendali, log, report prodotti dalle piattaforme, parametri decisionali, criteri di configurazione, ranking, scoring, flussi approvativi, istruzioni interne ai manager e documentazione relativa all’intervento umano, con una probabile dilatazione dell’oggetto istruttorio verso materiali tecnici e organizzativi fino a oggi percepiti dalle imprese come estranei alla difesa del licenziamento.

Il diritto del lavoratore a ottenere una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda rafforza il raccordo tra decreto trasparenza, GDPR e nuova disciplina sull’IA, poiché l’informazione dovuta ex ante e la spiegazione richiesta ex post convergono verso la possibilità di comprendere il contributo dell’algoritmo alla decisione datoriale. L’indicazione dell’incidenza del sistema di IA e dei principali parametri considerati richiede un contenuto riferito alla decisione concreta al fine di rendere percepibile il percorso logico e tecnico seguito dall’organizzazione. La motivazione assume così valore di controllo del potere e di presupposto del contraddittorio processuale, con conseguenze dirette sulla qualità della documentazione aziendale.

Anche lo ius variandi riceve dalla disciplina un criterio di lettura coerente con la trasformazione tecnologica della prestazione. L’assegnazione di compiti che richiedono interazione con sistemi predittivi, generativi o decisionali presuppone una preparazione adeguata e proporzionata alle nuove responsabilità operative, perché la professionalità richiesta al lavoratore comprende la capacità di comprendere limiti, rischi e modalità di controllo dell’output. La formazione perde il carattere di misura accessoria e diventa componente della legittima modifica organizzativa, con effetti sulla valutazione della correttezza datoriale e sulla distribuzione della responsabilità per errori operativi collegati a carenze di addestramento, istruzioni insufficienti o assetti aziendali privi di presidi adeguati.

Formazione: indispensabile per governo delle tecnologie

Il tema formativo emerge anche entro una disciplina più ampia, che affianca formazione scolastica, università, pubblica amministrazione, professioni e sanità. Tale collocazione rivela una scelta precisa del legislatore: l’impiego dell’AI viene ricondotto, prima ancora che alla sola disponibilità tecnica degli strumenti, alla necessità di competenze adeguate da parte dei soggetti che li utilizzano, li governano o ne subiscono gli effetti nei rapporti giuridici.

La formazione e la riqualificazione professionale, disciplinate attraverso il coordinamento delle politiche attive, della formazione continua e dei sistemi di certificazione delle competenze, assumono dunque portata lavoristica nella misura in cui collegano l’introduzione dell’IA alla gestione dell’obsolescenza professionale. L’impresa che adotta sistemi in grado di modificare mansioni, tempi, procedure e fabbisogni professionali compie una scelta organizzativa che produce effetti prevedibili sulla professionalità richiesta ai lavoratori, sicché l’aggiornamento delle competenze può diventare parametro di correttezza nella gestione della transizione.

Sicurezza: sistemi di AI inclusi nella valutazione dei rischi

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, l’art. 42 della bozza prevede di comprendere i sistemi di AI nella valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 81/2008. L’obbligo di valutare nel DVR i sistemi che impattano sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza amplia la nozione operativa di rischio, poiché l’algoritmo può assumere la funzione di fattore organizzativo idoneo a influire su carichi, tempi, autonomia, pressione performativa, affidamento negli output e possibilità di errore.

La valutazione dovrà perciò investire la configurazione del sistema, le metriche adottate, i margini di intervento umano, le procedure di segnalazione delle anomalie, la qualità della formazione e l’impatto sui rischi psicosociali, con un coinvolgimento necessario di datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, funzioni HR, funzioni IT e compliance.

La formazione prevenzionistica richiesta ai lavoratori dovrà riguardare i rischi specifici derivanti dall’uso dei sistemi di IA e le misure di prevenzione adottate, con contenuti idonei a chiarire limiti dell’output, condizioni di affidabilità, procedure di escalation, responsabilità di verifica e modalità di intervento umano.

Professionisti: corretta gestione AI parte della diligenza qualificata; ma serve raccordo con l'equo compenso

Le norme sulle professioni proiettano la medesima logica sul lavoro autonomo qualificato, attraverso l’obbligo di comprendere percorsi sull’uso dei sistemi di IA nella formazione iniziale e continua degli ordini professionali e delle categorie interessate. La competenza tecnica minima, la conoscenza dei limiti dello strumento, il controllo dell’output e l’informazione del cliente diventano elementi della diligenza qualificata richiesta al professionista che utilizza IA nella redazione di atti, pareri, valutazioni, diagnosi, progetti o consulenze.

La previsione sulla modulazione dell’equo compenso in caso di utilizzo di sistemi di IA, ancorata alla classificazione di rischio del sistema, richiede una lettura compatibile con la funzione della L. 49/2023 e con il valore della prestazione intellettuale. L’impiego di IA può ridurre alcune fasi esecutive, ma può anche accrescere responsabilità di selezione dello strumento, verifica del risultato, tutela dei dati, gestione del rischio, controllo deontologico e informazione del cliente. Un criterio parametrico fondato sulla sola presenza del sistema o sulla sola classe di rischio potrebbe comprimere il compenso in ragione della tecnologia utilizzata, anziché misurare la responsabilità professionale effettivamente assunta. La futura integrazione dei parametri dovrà quindi preservare il rapporto tra compenso, complessità della prestazione e responsabilità del professionista, con esclusione del rischio che l’IA diventi argomento tariffario a senso unico.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Stefano Mazzocchi

- Dottore commercialista e docente di diritto tributario, Università Statale di Milano

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