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Il sistema normativo che governa gli Enti del Terzo Settore (ETS) sta attraversando una fase di consolidamento dei doveri di pubblicità, con scadenze imminenti che richiedono un'analisi rigorosa delle fonti e delle prassi applicative. Al centro di questo cantiere della trasparenza si pongono gli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore, i quali trovano nei termini di fine giugno un momento di sintesi fondamentale per la generalità degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), la data per il deposito dei bilanci è fissata al prossimo 29 giugno.

Parallelamente, il 30 giugno rappresenta il termine ultimo per una serie di ulteriori adempimenti legati alla trasparenza dei dati associativi e dei contributi pubblici ricevuti. La corretta gestione di tali adempimenti non rappresenta solo un obbligo formale, ma si configura come l'elemento essenziale per il mantenimento della qualifica di ETS e per la salvaguardia delle responsabilità degli organi amministrativi, data la vigenza di un sistema sanzionatorio che prevede, in caso di inottemperanza, la diffida ad adempiere e la potenziale cancellazione dal registro.

Obbligo di depositare il bilancio ed il rendiconto

Il Codice del Terzo Settore dispone l'obbligatorietà del deposito presso il RUNTS di alcuni documenti fondamentali, tra cui il bilancio di esercizio, la cui redazione è prescritta per tutti gli enti indipendentemente dalla loro dimensione economica. Accanto alla rendicontazione ordinaria, sussistono obblighi documentali specifici legati a soglie dimensionali o tipologie di attività:

  • bilancio sociale: gli ETS che nell'esercizio precedente hanno superato entrate per 1 milione di euro devono redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare al RUNTS il bilancio sociale, seguendo le linee guida del DM 4 luglio 2019;
  • rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi: gli enti non commerciali che hanno posto in essere tali attività (ai sensi dell'art. 79, comma 4, lett. a del Codice o dell'art. 143 c. 3 TUIR) sono tenuti a redigere un rendiconto specifico per ogni evento. Tale documento deve contenere le entrate e le uscite della manifestazione, una breve descrizione dell'evento e deve essere depositato telematicamente come allegato al bilancio di esercizio;
  • enti commerciali e cooperative sociali: per gli ETS che svolgono attività in forma di impresa commerciale, iscritti anche al registro delle imprese, il deposito dei documenti deve avvenire presso quest'ultimo entro 60 giorni dall'approvazione.

Modelli da utilizzare e precisazione sul Modello E

La disciplina contabile degli ETS impone l'utilizzo di schemi di bilancio predefiniti dal DM 39/2020. In via generale, il bilancio si compone dello Stato patrimoniale (Modello A), del Rendiconto gestionale (Modello B) e della Relazione di missione (Modello C). Per gli enti con entrate inferiori a 300.000,00 euro, permane la facoltà di optare per il rendiconto per cassa utilizzando il Modello D.

Un'importante innovazione tecnica è rappresentata dal DM 18 febbraio 2026, il quale ha introdotto il Modello E (Rendiconto per cassa in forma aggregata). Questo strumento è destinato agli enti con entrate non superiori a 60.000,00 euro e permette di esporre entrate e uscite organizzate per macro-voci, riducendo sensibilmente il dettaglio analitico richiesto e gli oneri amministrativi per le piccole realtà. Il Modello E si articola in sezioni contrapposte, include una parte dedicata agli investimenti e disinvestimenti e offre un prospetto opzionale per gli oneri figurativi.

Tuttavia, è necessaria una fondamentale precisazione temporale: ai sensi dell'articolo 3 del citato DM 18 febbraio 2026, le disposizioni relative al Modello in forma aggregata si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso alla pubblicazione del decreto (avvenuta a marzo 2026). Di conseguenza, per gli enti con esercizio solare, il nuovo Modello E sarà utilizzabile solo a partire dal bilancio dell'esercizio 2026 e non potrà essere adottato per l'imminente deposito del bilancio 2025.

Procedura da seguire

Il deposito dei documenti deve essere effettuato esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma del RUNTS, selezionando l'istanza di “deposito bilancio”. Sotto il profilo operativo, è fondamentale ricordare l'attivazione della nuova funzionalità di delega, che consente al legale rappresentante di incaricare un'altra persona per la gestione di tutte le pratiche sul registro unico. Per quanto concerne gli ETS commerciali e le cooperative sociali, la procedura di deposito deve essere invece espletata presso il Registro delle Imprese.

Obbligo di aggiornare le altre informazioni nel RUNTS

Entro il 30 giugno, gli ETS sono chiamati ad assolvere ad altri rilevanti obblighi di aggiornamento e pubblicità:

  • dati associativi e occupazionali: Tutti gli ETS (non più solo ODV e APS, per effetto del DM 13 gennaio 2026 n. 2) devono aggiornare nel RUNTS il numero di associati, volontari e lavoratori (subordinati o autonomi) riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale comunicazione va effettuata tramite una pratica di “variazione” solamente se i dati sono effettivamente mutati rispetto a quelli già presenti nel registro;
  • contributi pubblici: gli enti non profit che hanno ricevuto contributi da pubbliche amministrazioni per un ammontare complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro nell'esercizio precedente devono pubblicare tali informazioni entro il 30 giugno;
  • compensi organici e dirigenti: ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Codice, gli ETS con entrate superiori a 100.000,00 euro sono tenuti alla pubblicazione annuale sul proprio sito internet (o su quello della rete associativa) di emolumenti, compensi o corrispettivi erogati a componenti degli organi di amministrazione, controllo, dirigenti e associati. Con la Nota n. 293 del 2021 il Ministero ha chiarito di non voler fornire "format" o Modelli predefiniti, in quanto la struttura può variare a seconda della complessità di ogni singolo ente. Inoltre, la stessa nota specifica che l'informativa può essere resa per categorie omogenee e in forma anonima, ma non può limitarsi a un dato puramente aggregato.

Il mancato rispetto di questi termini può comportare, oltre a sanzioni pecuniarie per gli amministratori, l'attivazione della diffida ad adempiere da parte degli uffici del RUNTS, che assegna un termine perentorio (da 30 a 180 giorni) oltre il quale si procede alla cancellazione dell'ente dal registro.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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