La Commissione UE ha pubblicato l’aggiornamento delle FAQ relative al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), aggiornando la precedente versione che risaliva a dicembre 2024. Il documento interviene in modo approfondito su una normativa in continua evoluzione.
Verifica delle emissioni: la responsabilità si sposta sull'impianto
Tra le novità di maggior rilievo vi è il chiarimento fornito dalla risposta 5.10, che ridefinisce i rapporti di forza tra importatori europei e fornitori terzi. Secondo le nuove disposizioni, la facoltà di sottoporre a verifica il calcolo delle emissioni tramite enti accreditati spetta esclusivamente ai gestori degli stabilimenti di produzione situati fuori dall'Unione Europea. Nel caso in cui il produttore decida di non avvalersi di tale servizio, i dichiaranti autorizzati all'importazione nell'UE saranno obbligati a utilizzare i valori predefiniti stabiliti dalla normativa.
Secondo la Commissione UE solo il soggetto che ha il controllo effettivo sull'impianto d'origine possiede l'autorità per attivare la relativa verifica. Di conseguenza, per le imprese dell'Unione diventa fondamentale strutturare canali di comunicazione stabili ed efficaci con i propri partner commerciali esteri al fine di ottenere i dati e le garanzie documentali necessarie.
Merci complesse e classificazione doganale
La sezione dedicata alla metodologia di calcolo introduce importanti linee guida per la gestione delle merci cosiddette "miste", ovvero quei prodotti finiti costituiti in parte da materiali soggetti all'ambito di applicazione del CBAM (come l'acciaio) e in parte da materiali esclusi (come la plastica). La risposta 4.30 chiarisce che il primo passo fondamentale consiste nell'individuare la corretta classificazione doganale del prodotto finito.
Se il codice doganale rientra tra quelli elencati nell'Allegato I del regolamento CBAM, l'intero peso del prodotto concorrerà al calcolo della soglia di esenzione delle 50 tonnellate annue. In caso di superamento di tale limite, l'importatore potrà scegliere se utilizzare i valori standard o le emissioni effettive. In questo secondo scenario, la componente metallica viene considerata a tutti gli effetti come un "precursore" CBAM: le emissioni incorporate del bene finale corrisponderanno esclusivamente a quelle della sua frazione metallica, che potrà essere calcolata sia tramite dati reali che tramite parametri predefiniti.
Sul fronte doganale, la Commissione ha inoltre ribadito che l'origine rilevante ai fini del meccanismo è esclusivamente quella non preferenziale (basata sul principio dell'ultima lavorazione sostanziale). Viene altresì tracciata una netta linea di demarcazione tra "Paese di origine" e "Paese di produzione" (risposta 7.22): quest'ultimo coincide con il luogo in cui ha avuto luogo l'effettiva trasformazione fisica del bene (escluso l'imballaggio). Questo dato è l'unico che legittima il gestore dell'impianto a determinare e richiedere la certificazione delle emissioni specifiche.
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Stefano Comisi
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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