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L’INPS ha fornito nuove indicazioni in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti (Circ. INPS 30 aprile 2026 n. 51).

In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esenti dall’IRPEF anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.

Soggetti beneficiari dell’esenzione

Con il Messaggio in oggetto, l’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati.

Il riconoscimento dell’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici in argomento è subordinato alla presentazione di una domanda di pensione o di ricostituzione documentale per esenzione fiscale, nella quale l’interessato deve dichiarare di essere vittima del dovere o equiparato e indicare gli estremi del relativo decreto di riconoscimento dello status.

Nel caso in cui il trattamento pensionistico si trasformi in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale si estende su tutti i trattamenti pensionistici riconosciuti e su quelli eventualmente maturati o liquidati successivamente in favore del superstite, sempreché permangano le condizioni previste dalla legge per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita al dante causa riconosciuto vittima del dovere o equiparato a vittima del dovere.

Familiari superstiti delle vittime del dovere o soggetti ad essi equiparati

L’interessato deve dichiarare di essere in possesso dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere e indicare gli estremi del provvedimento (art. 6, 7 e 8 DPR 510/99).

Per l’accertamento della sussistenza dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni detentrici dei relativi dati.

Prime liquidazioni e presentazione della domanda

La procedura per consentire la presentazione della richiesta di esenzione fiscale sulla domanda di pensione è in corso di aggiornamento.

In attesa della relativa implementazione è possibile presentare, per tutti i trattamenti pensionistici, la domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”.

Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  • dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS), attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge.

Gestione del contenzioso

Le Strutture territoriali dell’Istituto definiscono in autotutela i ricorsi amministrativi giacenti qualora ricorrano i requisiti di cui al messaggio in oggetto.

Il ricorso amministrativo definito in autotutela equivale a domanda di ricostituzione per l’anno 2026 per l’applicazione dei benefici fiscali.

Fonte: Circ. INPS 10 giugno 2026 n. 1943

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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