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L’Agenzia delle Entrate ha diramato il Provv. AE 9 giugno 2026 n. 172588, volto ad informare i contribuenti circa la trasmissione delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che - per l’anno d’imposta 2025 - non abbiano trasmesso la dichiarazione IVA ovvero in caso di mancanza dei quadri VJ o VE.

Comunicazioni per l’adempimento spontaneo in arrivo: cosa controlla il fisco?

L’Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA, sta procedendo alla verifica, per l’anno d’imposta 2025, l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000,00 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta. Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (Importo del rigo VE40).

Sempre l’Amministrazione utilizza i dati delle FE ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al reverse charge da parte del cessionario-committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato.

Va ricordato che il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica da indicare nel rigo VJ30.

L’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione varie informazioni al contribuente, al fine di consentire la regolarizzazione dell’eventuale anomalia rilevata. Nel dettaglio trattasi di: codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2025; data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti; modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Come vengono messe a disposizione le info e come comportarsi?

La comunicazione perverrà dal fisco, tramite pec, al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Ma sarà anche consultabile accendendo all’aria riservata, all’interno del cassetto fiscale.

Il contribuente, anche mediante intermediari incaricati della trasmissione, potrà richiedere le informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Quanto alla regolarizzazione, i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 potranno sanare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2026, mediante il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta, come previsto dall’art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97.

I contribuenti che invece hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/97. Saranno poi dovute autonomamente, in fase di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le violazioni cd. prodromiche.

Quadro VE e VJ: perché sono rilevanti

Quanto alla dichiarazione IVA 2026, la comunicazione di alert del fisco riguarda il quadro VE e VJ. Quanto al Quadro VE, esso è suddiviso in cinque sezioni:

1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;

2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;

3) Totale imponibile e imposta;

4) Altre operazioni;

5) Volume d’affari.

Nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura.

Nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell’anno d’imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d’imposta (positiva o negativa) nel rigo VE25 fra le variazioni.

Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell’anno d’imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (–) davanti ai relativi importi (all’interno dei campi). Si evidenzia che in Appendice, alla voce “Agricoltura”, è stato predisposto un apposito prospetto di sintesi per guidare le varie tipologie di produttori agricoli (esonerati e non) alla compilazione della dichiarazione IVA.

Entrando nel dettaglio, nel Rigo VE40 vanno indicate le operazioni (al netto dell’IVA) non rientranti nel volume d’affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma. Tale importo diminuisce il volume d’affari dell’anno. Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d’antiquariato, ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell’imposta relativa al margine “analitico” calcolato per ciascuna cessione.

Al contempo, nel Rigo VE50 “volume d’affari”, viene determinato sommando gli importi indicati ai righi VE24, colonna 1, righi da VE30 a VE38 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE39 e VE40.

Fonte: Provv. AE 9 giugno 2026 n. 172588

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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