L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 8 giugno 2026 n. 120, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta tassazione indiretta da applicare alle prestazioni di verifica microbiologica svolte negli immobili residenziali.
Il quesito del laboratorio di analisi
Una società operante come laboratorio privato ha esposto il proprio dubbio interpretativo derivante dagli incarichi ricevuti dagli amministratori di condominio. L'attività consiste nel monitoraggio della qualità dell'acqua negli impianti idrici interni degli stabili, eseguendo sopralluoghi, prelievi di campioni ai rubinetti e successive indagini in laboratorio. Tali procedure sono finalizzate a monitorare il rispetto dei parametri chimici e microbiologici e a prevenire la proliferazione del batterio della legionella, come previsto dagli obblighi di gestione del rischio idrico.
L'istante evidenziava che tali controlli rappresentano il presupposto tecnico per determinare l'eventuale necessità di interventi di riparazione o sanificazione dell'impianto. Per questo motivo, la società riteneva corretto applicare l'aliquota agevolata, ritenendo l'attività assimilabile alle ispezioni periodiche obbligatorie sui sistemi di riscaldamento o sugli ascensori.
Le regole per l'IVA ridotta al 10% nei recuperi edilizi
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'aliquota del 10% spetta alle prestazioni di servizi che hanno per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. La prassi amministrativa ha esteso nel tempo questo beneficio anche alle verifiche periodiche obbligatorie per legge, a patto che siano eseguite su impianti tecnologici existent (come la messa a terra elettrica o i dispositivi ascensoristici) e che siano mirate a garantirne la piena funzionalità e la sicurezza d'esercizio, configurandosi come manutenzioni ordinarie.
Aliquota ordinaria per il controllo della salubrità
Nel caso esaminato, emerge una netta separazione tra il controllo dell'impianto e la valutazione del liquido in esso distribuito. La società istante ha espressamente confermato di non assumere l'incarico della manutenzione ordinaria o straordinaria delle tubature, limitandosi esclusivamente alle analisi di laboratorio.
L'Agenzia ha dunque stabilito che l'attività non è finalizzata a verificare l'efficienza tecnologica del sistema idrico, bensì a garantire la purezza e la sicurezza della risorsa idrica per la salute umana. Trattandosi di un controllo sul prodotto e non sul contenitore, e ricordando che le normative sulle aliquote ridotte devono essere interpretate in modo rigoroso e non ammettono applicazioni analogiche, l'Amministrazione ha concluso che il servizio di analisi della potabilità deve essere fatturato con l'aliquota IVA ordinaria.
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L' articolo 7 L. 488/99 e il n. 127-quaterdecies della tabella A allegata al DPR 633/72 prevedono l'applicazione dell'aliquota iva ridotta al 10% alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio ..
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