Contribuenti non-ISA: lo sbarramento del 30 giugno e la finestra con maggiorazione
Per la vasta platea di soggetti che non risultano interessati dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, la data da segnare in rosso sul calendario rimane quella tradizionale. Tutti i versamenti a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2026.
In questo raggruppamento rientrano i lavoratori dipendenti con redditi aggiuntivi, i pensionati che scelgono il modello Redditi Persone Fisiche anziché il 730, i titolari di patrimoni immobiliari rilevanti e tutte le società o imprese escluse dai parametri ISA per motivi strutturali o dimensionali.
Le imposte che devono transitare dal modello F24 entro questa scadenza coprono l'intero spettro del prelievo erariale e locale. Si parte dall'IRPEF e dall'IRES, che rappresentano le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per poi passare alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, calcolate sui parametri territoriali. Non vanno dimenticate le varie imposte sostitutive, come quelle applicate sui redditi di capitale o sui regimi cedolari, tra cui spicca la cedolare secca sulle locazioni abitative. Infine, la scadenza raccoglie anche i contributi previdenziali INPS per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata, oltre all'IRAP, per i soggetti ancora tenuti al suo versamento.
Il sistema fiscale offre comunque una valvola di sfogo per chi non dispone della liquidità necessaria entro la fine di giugno. È infatti possibile posticipare il pagamento di un mese, fissando il termine ultimo al 30 luglio 2026. Questa facoltà, tuttavia, non è gratuita: il contribuente deve applicare sull'importo dovuto una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta di una quota fissa non frazionabile, che va sommata direttamente al debito principale.
La proroga per il mondo delle partite IVA: ISA, forfettari e regime di vantaggio
La vera novità del periodo dichiarativo discende direttamente dalle disposizioni introdotte dall'art. 6 DL 89/2026. Consapevole delle difficoltà tecniche connesse all'elaborazione dei dati e alla gestione delle piattaforme informatiche, il Governo ha decretato una proroga dei termini di versamento dedicata specificamente ai soggetti economici di minori dimensioni e a coloro che sono sottoposti alla compliance degli indici di affidabilità.
La platea dei beneficiari del rinvio al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione è particolarmente estesa. In primo luogo, vi rientrano i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), a prescindere dal fatto che applichino effettivamente l'indice o ne siano esclusi per cause marginali.
In secondo luogo, lo slittamento si estende ai contribuenti che adottano il regime forfetario, i quali beneficiano storicamente delle proroghe concesse ai soggetti ISA per ragioni di semplificazione e parallelismo gestionale. In ultimo, la misura include anche i contribuenti ancora inquadrati nel vecchio regime di vantaggio, ovvero l'ex regime dei minimi per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
Anche per le partite IVA agevolate esiste la possibilità di un ulteriore slittamento di trenta giorni rispetto alla loro data prorogata. La norma stabilisce che i versamenti possano essere eseguiti entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio. Cadendo la scadenza teorica in pieno periodo feriale, il termine ultimo si attesta ufficialmente al 19 agosto 2026.
Tuttavia, in questo caso l'art. 6 DL 89/2026 ha previsto un meccanismo di penalizzazione differente rispetto a quello ordinario: chi decide di pagare ad agosto dovrà applicare sulle somme da versare una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Questo incremento rappresenta un costo superiore, configurato dal legislatore per controbilanciare il rinvio dei flussi finanziari verso le casse dello Stato durante la pausa estiva.
L'impatto sui contributi previdenziali e le addizionali locali
Un errore comune tra i contribuenti è ritenere che le proroghe o le scadenze differenziate riguardino esclusivamente le imposte erariali come l'IRPEF o l'imposta sostitutiva del 15% o 5% tipica dei forfettari. In realtà, il principio dell'unificazione dei termini di versamento attrae nella stessa orbita anche i contributi previdenziali eccedenti il minimale calcolati sul reddito complessivo.
Per gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, la quota di contributi a saldo per l'anno precedente e il primo acconto per l'anno in corso seguono millimetricamente le date e le regole del proprio regime di appartenenza. Pertanto, un artigiano o un consulente in regime forfetario verserà i propri contributi INPS entro il 20 luglio senza sanzioni, oppure entro il 19 agosto applicando la maggiorazione dello 0,80%.
Lo stesso rigido parallelismo si applica alle addizionali regionali e comunali. Poiché tali tributi sono liquidati direttamente all'interno dei quadri del modello Redditi, la loro esazione è legata a doppio filo al destino dell'imposta principale. Non è possibile scindere il pagamento dell'IRPEF da quello delle addizionali per usufruire di scadenze diverse, obbligando il contribuente a calcolare la maggiorazione sull'intero pacchetto di debito emerso dalla dichiarazione.
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Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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