Nella Cass. 16812/2026 i giudici evidenziano che la società ricorrente propone (e in parte “mescola”) due questioni tra loro ben diverse: quella della validità del patto di revoca dell’accollo e, dall’altro lato, quella della sua opponibilità al creditore.
Sul primo aspetto (validità del patto di revoca dell’accollo), i Giudici rilevano che nessun dubbio può sussistere dal momento che quel patto era soggetto alla forma scritta, stabilita dalle parti nel contratto modificato e la forma scritta fu rispettata.
Al riguardo, anche invocando precedente giurisprudenza, la Corte ha ribadito che il requisito della forma scritta, espressamente previsto nel contratto di affitto d’azienda, nel caso di specie è stato osservato, e l’adempimento degli oneri di pubblicità dell’atto, come accennato, non ne inficiano la validità, ma solo l’opponibilità ai terzi.
Escluso dunque che la revoca dell’accollo sia invalida per vizio di forma, la Corte si sofferma sull’ulteriore aspetto. Ovverosia, se essa sia opponibile al creditore qualora non gli sia stata resa nota.
Al riguardo, i giudici sostengono la tesi della Corte d’appello che l’ha escluso per una serie di ragioni.
Innanzitutto, la decisione è corretta perché la revoca di...
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Rossella Murica
- Dottore Commercialista e Revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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