Tassazione pensioni e vitalizi esteri: i nuovi chiarimenti del Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato importanti precisazioni sul regime fiscale applicabile ai trattamenti pensionistici e agli assegni vitalizi percepiti da soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale all'estero o in Italia, delineando i confini tra diritto interno e convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Il caso della pensione ENPAM in Lussemburgo
Con la risposta n. 112/2026, il Fisco ha analizzato il caso di un ex medico residente in Lussemburgo titolare di una pensione ENPAM erogata dall'INPS. L'Agenzia ha stabilito un principio di scomposizione del trattamento:
Ex dipendenti EDF e accordi Italia-Francia
La risposta n. 113/2026 riguarda un cittadino che trasferisce la residenza in Italia e percepisce una pensione erogata dalla CNIEG per il passato impiego presso la EDF (Electricité de France). Nonostante EDF sia oggi interamente controllata dallo Stato francese, l'Agenzia ha respinto la richiesta di tassazione esclusiva in Francia.
In virtù dell'Accordo Amichevole del 2000, tali trattamenti rientrano nella legislazione sulla sicurezza sociale (Art. 18, par. 2 della Convenzione). Di conseguenza, il reddito è sottoposto a tassazione concorrente tra Italia e Francia. La doppia imposizione sarà eliminata in Italia tramite il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.
Vitalizi dei consiglieri regionali: nessuna tassa in Italia se residenti all'estero
Infine, di grande rilievo è la risposta n. 114/2026 relativa a un ex consigliere regionale trasferitosi in Tunisia e beneficiario di un assegno vitalizio.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo la normativa interna italiana (Art. 50, comma 1, lett. g del TUIR), il vitalizio per cariche elettive non si configura come trattamento pensionistico, ma come indennità correlata alla cessazione della carica. Poiché tale tipologia di reddito non è inclusa nell'articolo 23 del TUIR tra i redditi prodotti nel territorio dello Stato nei confronti dei non residenti, l'assegno non deve essere assoggettato ad alcuna imposizione in Italia, assorbendo così ogni valutazione sulla convenzione internazionale.
Fonte: Risp. AE 29 maggio 2026 n. 112
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Eugenio Condoleo
- Avvocato tributaristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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